Ok alla transazione fiscale e previdenziale dell’impresa in liquidazione. Ma senza omologa forzosa
Al di fuori degli accordi di ristrutturazione dei debiti «a efficacia estesa» la transazione è ammessa. Salvi i cram down disposti fino al 13 giugno
La proposta di transazione fiscale e previdenziale può essere presentata – nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – anche da parte di un’impresa che si trova in stato di liquidazione.
Il caso della transazione «estesa»
L’articolo 61 del Codice della crisi d’impresa stabilisce che l’accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa (cioè quello che, grazie all’adesione di una maggioranza qualificata di creditori, può essere imposto ai creditori della medesima categoria che non vi aderiscono) deve avere «carattere...
Fulvio Inderbitzin
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