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Operazioni triangolari con inversione contabile per far scontare l’Iva all’acquirente finale

La dicitura deve essere indicata nella fattura emessa dall’acquirente intermedio

Simona Ficola

La domanda

Con riferimento alla sentenza C-247/21 dell’8 dicembre 2022 si chiede se la dicitura "inversione contabile" debba essere indicata dal promotore della triangolazione soltanto nelle triangolazioni intracomunitarie semplificate (tre soggetti di tre diversi stati Ue), oppure se la dicitura debba essere inserita in fattura anche nelle triangolazioni interne (due operatori italiani e un operatore comunitario) oppure nelle triangolazioni intracomunitarie improprie (un operatore italiano, un operatore Ue, un operatore extra-Ue). Si chiede infine se la dicitura "inversione contabile" debba essere indicata nelle fatture di cessioni intracomunitarie non imponibili ex articolo 41.
E. R. -Bergamo

Nell’ambito di un’operazione triangolare, l’acquirente finale è validamente designato come debitore dell’Iva se nella fattura emessa dall’acquirente intermedio vi sia la dicitura “inversione contabile”. Tramite un’operazione triangolare, infatti, solitamente un bene è ceduto da un fornitore, identificato ai fini dell’Iva in un primo Stato membro, ad un acquirente intermedio, identificato ai fini dell’Iva in un secondo Stato membro, il quale, a sua volta, cede tale bene ad un acquirente finale, identificato ai fini dell’Iva in un terzo Stato membro; il bene viene direttamente trasportato dal primo Stato membro al terzo Stato membro. Nelle operazioni triangolari la tassazione avviene in capo all’acquirente finale, stabilito e identificato ai fini dell’Iva nel terzo Stato membro. L’articolo 40 della direttiva Iva stabilisce la regola secondo cui il luogo di tassazione di un acquisto intracomunitario è quello in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. Nelle operazioni triangolari, definite all’articolo 141 della direttiva Iva, se l’acquirente dimostra di avere effettuato l’acquisto intracomunitario ai fini di una successiva cessione per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197 di detta direttiva, la fattura emessa dall’acquirente intermedio deve contenere la dicitura “inversione contabile”, affinché l’acquirente/destinatario sia debitore dell’Iva. La dicitura va inserita per qualsiasi tipologia di operazione triangolare. Per le cessioni intraUe ex articolo 41 del Dl 331/1993, invece, l’articolo 46, comma 2 del medesimo decreto prevede che «per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 ... è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 .... con indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale». Non si tratta, quindi, di operazione in "inversione contabile" e la dicitura non va applicata.

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