Paga Imu e Tasi la casa in ristrutturazione che diventerà abitazione principale
In realtà, l’abitazione in questione è soggetta sia ad Imu che a Tasi non potendosi qualificare come abitazione principale, per la quale è richiesta sia la residenza anagrafica che la dimora abituale, a nulla rilevando, quindi, la circostanza che sia stata acquistata accedendo ai benefici previsti per la prima casa.
Se, sull'immobile sono in corso interventi edilizi di ristrutturazione la base imponibile, per tutta la durata dei lavori, è data dal valore venale dell'area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/1992. Se l'intervento è solo di manutenzione straordinaria, invece occorre considerare la rendita catastale, applicando l'aliquota prevista per le abitazioni a disposizioni.
Stesso discorso per la Tasi, a nulla rilevando che il contribuente non usufruisca di alcuni dei servizi il cui costo è “teoricamente” coperto con l’entrata di questo tributo.
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