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Paga Imu e Tasi la casa in ristrutturazione che diventerà abitazione principale

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di Pasquale Mirto

La domanda

Ho acquistato un’abitazione accatastata A7 nel comune di Fino Mornasco. L’abitazione è in ristrutturazione e pur essendo prima casa non funge ancora da “abitazione principale” del mio nucleo familiare. Non abitando in questo comune, è d’obbligo versare la Tasi 2018? Nella delibera del Comune si legge, inoltre, che rientrano nel calcolo del tributo locale le spese per istruzione pubblica, gestione del territorio, amministrazione generale e polizia locale. In quanto la casa è di fatto disabitata, non sono previste riduzioni che tengano conto del fatto che non usufruiamo di alcuni servizi erogati dall’ente locale come, ad esempio, pubblica istruzione?
E.F. – Milano

In realtà, l’abitazione in questione è soggetta sia ad Imu che a Tasi non potendosi qualificare come abitazione principale, per la quale è richiesta sia la residenza anagrafica che la dimora abituale, a nulla rilevando, quindi, la circostanza che sia stata acquistata accedendo ai benefici previsti per la prima casa.
Se, sull'immobile sono in corso interventi edilizi di ristrutturazione la base imponibile, per tutta la durata dei lavori, è data dal valore venale dell'area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/1992. Se l'intervento è solo di manutenzione straordinaria, invece occorre considerare la rendita catastale, applicando l'aliquota prevista per le abitazioni a disposizioni.
Stesso discorso per la Tasi, a nulla rilevando che il contribuente non usufruisca di alcuni dei servizi il cui costo è “teoricamente” coperto con l’entrata di questo tributo.

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