Pagamento frazionato della prestazione con limitazioni
Interpretando correttamente la norma citata dal lettore, crediamo che – per stabilire se l'importo da pagare ecceda o no il valore di 5.000 euro – debba aversi riguardo alla parte di corrispettivo maturato (senza considerare le rivalse di legge per Iva e Cassa di previdenza) per la quale viene emesso il mandato di pagamento, e non all'intero onorario pattuito per la prestazione. Non giustificano questa conclusione né l'articolo 48-bis Dpr 602/1973, né il Dm 40/2008 emanato in attuazione della disposizione.
D'altra parte, nemmeno la circolare Mef 22/2008 afferma quello che ha compreso il lettore. A parere del Ministero il frazionamento di un pagamento non può ritenersi artificioso allorquando «le pattuizioni contrattuali e le correlative scadenze stabilite» giustifichino vari «step» o varie «tranche». Un contratto di 10mila euro pattuito, per esempio, per avviare un giudizio, può prevedere separati pagamenti ripartiti dopo la citazione, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, e il saldo all'emanazione della sentenza. Nel caso prospettato, non si rilevano motivi per dover far capo al valore del contratto, e sembra anche giustificato che l'ente disponga due diversi mandati di pagamento (ciascuno dei quali non supera i cinquemila euro), così da non dover attivare l'interpello dell'ente deputato alla riscossione (Agenzia delle entrate Riscossione).
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