L'esperto rispondeProfessione

Pagamento frazionato della prestazione con limitazioni

di Ezio Maria Pisapia

La domanda

Un professionista stipula un disciplinare che prevede un compenso complessivo di 10mila euro che saranno corrisposti in tre tranche di pari importi a varie scadenze. Considerato che alla scadenza del primo pagamento il professionista non ha presentato alcuna fattura, adesso che sono maturati i tempi anche del secondo pagamento devo effettuare il controllo ex articolo 48, Dpr 602/73 visto che la sommma delle due fatture supera il limite di 5.000 euro, oppure, come sostiene il professionista, richiamando le circolari della Drgs 22/2008 e n. 29/2009, il controllo non va fatto perchè occore avere riguardo alle pattuizioni contrattuali e non al valore complessivo del pagamento, in quanto non si tratta di artificioso frazionamento?

Interpretando correttamente la norma citata dal lettore, crediamo che – per stabilire se l'importo da pagare ecceda o no il valore di 5.000 euro – debba aversi riguardo alla parte di corrispettivo maturato (senza considerare le rivalse di legge per Iva e Cassa di previdenza) per la quale viene emesso il mandato di pagamento, e non all'intero onorario pattuito per la prestazione. Non giustificano questa conclusione né l'articolo 48-bis Dpr 602/1973, né il Dm 40/2008 emanato in attuazione della disposizione.
D'altra parte, nemmeno la circolare Mef 22/2008 afferma quello che ha compreso il lettore. A parere del Ministero il frazionamento di un pagamento non può ritenersi artificioso allorquando «le pattuizioni contrattuali e le correlative scadenze stabilite» giustifichino vari «step» o varie «tranche». Un contratto di 10mila euro pattuito, per esempio, per avviare un giudizio, può prevedere separati pagamenti ripartiti dopo la citazione, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, e il saldo all'emanazione della sentenza. Nel caso prospettato, non si rilevano motivi per dover far capo al valore del contratto, e sembra anche giustificato che l'ente disponga due diversi mandati di pagamento (ciascuno dei quali non supera i cinquemila euro), così da non dover attivare l'interpello dell'ente deputato alla riscossione (Agenzia delle entrate Riscossione).

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