Pannelli solari, Iva al 10% solo per le cessioni a distributori e grossisti
L’aliquota Iva ridotta al 10% spetta soltanto per la cessione di pannelli solari che siano destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, potendosi quindi applicare alle sole cessioni verso distributori e grossisti. È quanto si desume dalla recente ordinanza 25080/2019 della Cassazione .
Una Srl aveva importato dei pannelli solari, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota agevolata dell’Iva ex numero 127-quinquies) della parte III della Tabella A allegata al Dpr 633/1972. Secondo l’amministrazione finanziaria, invece, l’aliquota agevolata spetta soltanto ai beni acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione di impianti e quindi compete ai soli distributori e grossisti, non già a quelli acquistati per essere destinati a terzi, come nel caso in esame.
In effetti, in base al numero 127-quinquies), l’aliquota Iva del 10% si applica alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica e agli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.
Inoltre, in base al successivo numero 127-sexies), la stessa aliquota Iva ridotta si applica ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti al numero 127-quinquies).
La Suprema corte, con la sentenza qui commentata (si veda anche Cassazione 7788/2019), ha stabilito che il pannello solare, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce, singolarmente considerato, un impianto medesimo, che richiede anche la presenza di componenti (in primis, un convertitore) e, quindi, alle cessioni che lo interessano non può trovare applicazione il regime agevolativo di cui al n. 127-quinquies), ma solo, in presenza delle menzionate condizioni, quello di cui al successivo n. 127-sexies).
Nel caso esaminato, quindi, non poteva trovare applicazione l’aliquota Iva ridotta al 10%, atteso che i pannelli solari importati dalla Srl non erano destinati a un grossista o distributore per essere impiegati nella costruzione di impianti fotovoltaici.
A diverse conclusioni è invece giunta la Ctr Roma, con la sentenza 3744/9/2016, con cui è stato stabilito che, anche ove non si ritenesse l’applicabilità del regime agevolato Iva in forza del n. 127-quinquies) ai singoli pannelli fotovoltaici, in quanto non costituenti impianti, il medesimo regime agevolato risulterebbe comunque loro applicabile proprio in virtù del n. 127-sexies), e cioè quali beni forniti per la costruzione degli impianti fotovoltaici, applicabilità che apparirebbe certa considerando che i pannelli fotovoltaici, per loro stessa natura, sono insuscettibili di una utilizzazione promiscua, vale a dire in ambiti agevolati o non agevolati: infatti, tali pannelli, al contrario di altri beni quali ascensori ed infissi utilizzabili anche per la costruzione di case di lusso, sono sempre soggetti ad un impiego per usi agevolati, e cioè o quali autonomi impianti di produzione di energia elettrica di piccola dimensione, ovvero quali componenti di un più complesso sistema fotovoltaico.
Cassazione, ordinanza 25080/2019