Imposte

Pensionati, l’opzione per la flat tax al 7% si esercita in dichiarazione dei redditi

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di Antonio Longo

I pensionati esteri che si trasferiscono in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti potranno pagare un’imposta del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni), esaurendo così il prelievo fiscale in Italia su tali proventi. Il nuovo regime fiscale è previsto dall’articolo 24-ter del Tuir, recentemente introdotto dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), le cui modalità applicative sono state chiarite con provvedimento delle Entrate del 31 maggio scorso ( clicca qui per consultarlo ).

Il posizionamento della norma non è casuale in quanto segue l’articolo 24-bis, introdotto nella precedente legislatura, che disciplina lo speciale regime fiscale dei «neo-residenti». Quest’ultimo, a certe condizioni, consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche che decidono di trasferirsi nel nostro Paese. Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, tale regime può essere utilizzato - ove più conveniente - anche dai pensionati che decidessero di non avvalersi della flat tax al 7 per cento.

Il presupposto territoriale
Il nuovo regime per i pensionati è applicabile ai titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir «erogati da soggetti esteri», che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20mila abitanti.

Ai fini della corretta individuazione della residenza fiscale, rileveranno i criteri ordinariamente previsti dalla normativa italiana (iscrizione all’anagrafe, residenza e domicilio ai fini civilistici) e dalle (prevalenti) convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

Per stabilire il numero di abitanti del Comune in cui il pensionato si trasferisce occorrerà riferirsi ai dati Istat al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di validità dell’opzione. L’opzione rimane efficace anche se successivamente il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune purché il numero di abitanti sia sempre non superiore a tale limite.

I presupposti soggettivi e oggettivi
I pensionati potranno optare per l’assoggettamento dei «redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero» ad una imposta sostitutiva, calcolata in via proporzionale con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
L’opzione potrà essere esercitata dalle persone fisiche che:
•non sono state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
• e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

I pensionati dovranno indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima del trasferimento in Italia. Il nuovo regime è limitato alle persone fisiche che possiedono un reddito da pensione corrisposto da entità non italiane, senza alcuna ulteriore limitazione per quanto riguarda la natura del soggetto erogatore (pubblico o privato) o l’importo ricevuto, che in linea di principio può essere anche una piccola porzione del reddito complessivo. Inoltre, la legge non impedisce ai beneficiari di svolgere un’attività lavorativa, d’impresa o professionale in Italia.

Le modalità di opzione e pagamento
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. La misura agevolativa è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui l’opzione diviene efficace.

Come chiarito dal provvedimento, in dichiarazione il pensionato dovrà indicare:
a) lo status di non residente in Italia per almeno i 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
b) la giurisdizione estera, con cui deve essere in vigore un accordo di cooperazione in materia fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza;
c) gli Stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione ai redditi ivi prodotti (nel qual caso spetta il credito per le imposte estere);
d) lo Stato del soggetto estero che eroga la pensione;
e) l’ammontare complessivo dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta del 7 per cento.

L’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L’opzione è revocabile liberamente dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge o il venir meno degli stessi (ad esempio trasferimento della residenza in un Comune con più di 20mila abitanti o nuovamente all’estero) e in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

È concessa a chi opta la facoltà di non avvalersi della tassazione agevolata con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi. Per i redditi prodotti nei Paesi “esclusi” dall’opzione si applica il regime di tassazione ordinaria in Italia e spetta il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero; credito che, viceversa, non spetta nel caso dei redditi soggetti all’imposta del 7 per cento.

Gli ulteriori vantaggi dell’opzione
Inoltre, i pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia (esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi) e sono esenti dall’imposta sugli immobili esteri (Ivie) e sulle attività finanziarie estere (Ivafe). A differenza di quanto previsto dal citato regime per i neo residenti, per i pensionati non si applicano forme di esclusione dalla tassazione ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni che, quindi, sarà dovuta con riferimento a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 167878/2019

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