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Pensionati trasferiti al Sud, flat tax al 7% anche sui dividendi esteri

La tassa piatta si applica a tutti i redditi oltreconfine

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di Tommaso Landi

La domanda

Un pensionato tedesco si è stabilito nel Mezzogiorno d’Italia e fruisce del regime agevolato ex articolo 24 ter del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
Il pensionato percepisce dividendi esteri (società tedesca) derivanti da partecipazione (sia qualificata che non qualificata). La tassazione sostitutiva del 7% (su tutti i redditi di fonte estera) si aggiunge alla ritenuta in uscita del 15% applicata su base convenzionale o è possibile chiedere la non applicazione della ritenuta in uscita oppure chiedere il rimborso della differenza?
C.P. – Trani

La legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha inserito l’articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Esso disciplina un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. L’ambito oggettivo di tale norma prevede l’imposizione forfettaria al 7%, non solo sui redditi da pensione erogati da soggetti esteri, ma su tutti i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, di cui all’articolo 165, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Una volta entrato nel regime, quindi, il pensionato beneficiario assolve l’imposizione italiana attraverso il solo pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter in misura forfettaria su tutti i suoi redditi esteri. In caso percepisca dividendi esteri, al fine di non vedersi applicata alcuna ritenuta in uscita, potrà quindi rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente debbano intervenire nella riscossione dei tributi derivanti da tali redditi esteri. Unica eccezione a quanto sopra riportato può aversi il primo anno in cui il soggetto trasferisca la propria residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime di tassazione forfettaria al 7%, nel caso in cui, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca su un dividendo di fonte estera soggetto, da parte di un intermediario italiano, della ritenuta a titolo d’imposta convenzionalmente pari al 15% (fattispecie affrontata e risolta dalla risoluzione 21/E 2000). In questo caso, il soggetto non ha ancora potuto materialmente optare per il nuovo regime, potrà infatti farlo solo in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento. Ciò comporterebbe un’ipotesi di doppia imposizione, perché lo stesso reddito (percezione di dividendi esteri) verrà tassato due volte in capo al medesimo soggetto una volta con imposta sostitutiva del 7% ed una seconda volta con la ritenuta in uscita del 15%. Al fine di evitare tale doppia imposizione, l’imposta già trattenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso.

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