Per quantificare i beni giacenti in magazzino si adotta il prezzo medio di mercato
A norma dell’articolo 57 del Tuir si comprende tra i ricavi d’impresa anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Il valore normale viene indicato dallo stesso Tuir all’articolo 9, comma 3, ove per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
Il valore normale ai fini Iva viene individuato dall’articolo 14 del Dpr 633/1972 come l’intero importo che il cessionario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente indipendente per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni analoghe, per valore normale, si intende il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Invia un quesito all’Esperto risponde
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5