Piattaforme digitali, lo scambio automatico di dati chiede un’adeguata verifica al gestore
In consultazione lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva Dac 7. Nuovi obblighi in arrivo in vista del trasferimento di informazioni tra Paesi
Il ministero dell’Economia ha avviato la consultazione pubblica, aperta fino al 20 luglio 2022, affinché gli interessati possano esprimere la loro opinione giuridica sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2021/514/Ue (Dac 7), recante le modifiche alla direttiva 2011/16/Ue in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali (si veda il precedente articolo «Commercio elettronico, scambio automatico di informazioni dal 2023»).
La direttiva 2011/16/Ue ha previsto l’introduzione di obblighi di comunicazione e, in particolare, con le modifiche introdotte alla normativa dalla direttiva Dac 7 è stato esteso e rafforzato lo scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati, ampliano l’ambito di operatività dello scambio automatico anche alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.
L’obiettivo principale della direttiva Dac 7 è sostanzialmente quello di obbligare i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme. Dunque, i giganti del web si evolverebbero in «collaboratori fiscali» per sorvegliare l’evasione di chi guadagna attraverso le piattaforme che essi stessi gestiscono.
La normativa unionale entrerà in vigore il primo gennaio 2023 e, proprio in ragione della complessità della materia, il ministero ha indotto la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo.
La bozza di decreto, molto articolata, prevede diverse disposizioni. Tra le più rilevanti si segnalano:
• l’articolo 1 avente ad oggetto la definizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’agenzia delle Entrate e le amministrazioni finanziarie degli altri Stati;
• l’articolo 3, relativo alle procedure di adeguata verifica che il gestore della piattaforma deve eseguire con riguardo ai venditori esclusi, ossia le società e società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre duemila locazioni, o i soggetti per i quali ha intermediato meno di trenta locazioni, per corrispettivi totali fino a 2mila euro;
• l’articolo 11, che disciplina le informazioni che devono essere comunicate all’agenzia delle Entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tale disposizione distingue le informazioni che devono essere fornite dal gestore da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l’attività pertinente da questi svolta sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda;
• gli articoli 14 e 15 che riguardando i gestori esteri e lo scambio di informazioni tra agenzia delle Entrate e le amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni extraunionali.
In ogni caso, lo schema di Dlgs rimanda a provvedimenti dell’agenzia delle Entrate, che dovranno stabilire le modalità di comunicazione dei dati.
Inoltre, l’omessa comunicazione all’agenzia delle Entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 471/97, aumentata della metà se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la sanzione base è ridotta della metà.
La consultazione pubblica è da cogliere in senso positivo, posto che la disciplina unionale risulta essere molto complessa.