Più modi per tassare la plusvalenza generata dalla cessione d’azienda
Per il caso in cui – come nella fattispecie in esame – il cedente sia soggetto Irpef, si rende applicabile l’articolo 58 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Di conseguenza, in capo al cedente l’eventuale plusvalenza deve essere determinata secondo le regole di cui all’articolo 86 del medesimo Testo Unico. Pertanto, sono possibili i seguenti regimi di tassazione:
1). tassazione integrale della plusvalenza nel periodo d’imposta in cui la stessa è stata realizzata, qualora l’azienda sia stata posseduta per un periodo inferiore a tre anni;
2). tassazione della plusvalenza integralmente nel periodo di realizzo o per quote costanti nell’esercizio in cui è stata realizzata e nei successivi ma non oltre il quarto, qualora l’azienda sia stata posseduta per un periodo superiore a tre anni;
3). tassazione separata della plusvalenza qualora l’azienda risulti posseduta da più di cinque anni (in quest’ultima ipotesi, l’opzione dovrà essere esercitata in dichiarazione dei redditi).
La scelta del regime dipende da più fattori, quali, ad esempio, l’esistenza o meno di perdite riportabili fiscalmente e compensabili con la plusvalenza.
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