Pos, commissioni su carte aziendali fuori dal credito d’imposta del 100%
La platea dei beneficiari resta quella delle partite Iva con ricavi o compensi fino a 400mila euro
Le nuove misure di incentivazione agli esercenti che accettano pagamenti elettronici ricomprendono l’aumento del credito di imposta dal 30% al 100% delle commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 sulle transazioni digitali, ma solo a determinate condizioni (articolo 22, comma 1-ter, del Dl 124/2019). Resta ferma sia la disciplina del tax credit al 30% sulle commissioni Pos sostenute dagli esercenti e già in vigore dal 1° luglio 2020 (comma 1 del medesimo articolo), sia l’analogo incentivo riconosciuto ai distributori di carburante dal 1° luglio 2018 e, in questo caso, spettante in misura pari al 50% (articolo 1, comma 924, della legge 205/2017).
Rappresenta una novità assoluta, invece, l’introduzione di due bonus collegati all’utilizzo di dispositivi di nuova generazione e relativi ai pagamenti digitali (articolo 22-bis del Dl 124/2019). Più precisamente, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni - che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di consumatori finali - spetta un credito di imposta se nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico collegati con registratori/server per l’invio telematico dei dati sui corrispettivi o altri strumenti comunque “evoluti” (si veda oltre). Il beneficio è graduato a seconda del tipo di apparecchio utilizzato, è parametrato alla fascia di ricavi o compensi del beneficiario con riferimento al periodo di imposta precedente e in ogni caso spetta entro precise soglie massime di spesa (160 euro per i device collegabili o 320 euro per i Pos evoluti).
Al pari del tax credit del 30% sulle commissioni, anche il nuovo bonus del 100% è riconosciuto sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti tracciabili. La nuova fattispecie, tuttavia, richiede in più che i soggetti beneficiari siano dotati di strumenti di pagamento elettronico integrati con registratori telematici/server (in grado di trasmettere i dati dei corrispettivi all’amministrazione) o, in alternativa, Pos evoluti, ossia sistemi di incasso che assolvano direttamente all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei dati sui corrispettivi (di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del Dlgs 127/2015).
Nel caso del tax credit in misura del 30% sono esclusi dalla platea dei beneficiari i soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo di imposta precedente. La stessa limitazione dovrebbe comunque valere per ragioni logico sistematiche.
La misura dell’agevolazione del 30% o del 100% è soltanto teorica in quanto la rispettiva percentuale non si applica su tutte le commissioni. Infatti, non sono agevolabili le fee relative alle operazioni effettuate con carte business, ovvero quelle emesse agli esercenti attività di impresa arte o professione, rientrando invece solo le carte consumer dedicate ai consumatori finali. Tra gli altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili esclusi dall’agevolazione vi sono i bollettini postali e gli assegni.
In ogni caso, non dovrebbero porsi particolari difficoltà nella quantificazione dell’incentivo considerato che gli intermediari finanziari predispongono mensilmente un apposito resoconto e lo inviano o mettono a disposizione dei clienti nell’area web riservata.