Prescrizione decennale per la richiesta di rimborso dell’Iva
Nel caso prospettato, la presentazione della dichiarazione Iva 2013 per l’anno 2009 (di cancellazione della partita Iva) con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza dei normali termini, non è equiparabile a una dichiarazione omessa; e pertanto non è motivo di diniego della richiasta di rimborso del credito Iva da essa emergente. L’esercizio del diritto connesso a tale richiesta, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, è soggetto soltanto alla prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 2946 del Codice civile, che inizia a decorrere dopo tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
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