Prescrizione, tempi legati all’impugnazione
La Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 23397 del 17 novembre 2016, ha precisato che, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine decadenziale di legge, il debito tributario e/o contributivo si prescrive nel più breve termine di cinque anni rispetto a quello ordinario di dieci anni. Se, invece, l'atto viene impugnato e su di esso si forma il giudicato, la prescrizione è sempre decennale, in ragione dell'articolo 2953 del Codice civile.Ciò premesso, in base all'articolo 2938 del Codice civile, il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. Pertanto, è opportuno che, ove notificata, il contribuente faccia valere, in sede di ricorso introduttivo avverso la successiva intimazione di pagamento, la prescrizione mediante la formulazione di uno specifico motivo.
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