L'esperto rispondeAdempimenti

Ravvedimento per le fatture rifiutate dalla Pa ma registrate in contabilità

Quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione prevista va da 250 euro a 2.000 euro; in caso di ravvedimento operoso si applica la sanzione di 250 euro per ciascuna fattura, se invece la sanzione viene irrogata dalle Entrate si applica il cumulo giuridico

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di Giorgio Confente

La domanda

Un professionista che svolge l’attività di Ctu (consulente tecnico d’ufficio) per il tribunale si accorge ora che negli anni scorsi alcune fatture emesse alla PA sono state da questa rifiutate (ma consegnate dallo Sdi). Non si è mai accorto perché le fatture vengono emesse al Tribunale ma pagate da terzi ( cioè dalle parti in giudizio), quindi , nonostante il rifiuto, le fatture sono regolarmente incassate. Le fatture sono state registrate in contabilità, è stata pagata l'Iva , il reddito inserito in dichiarazione dei redditi ed ha anche ricevuto le CU da chi ha effettivamente pagato ed effettuato la ritenuta. Quali possono essere le conseguenze?
M. O. - Brescia

Nel caso descritto potrebbe essere irrogata la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Tuttavia, «la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione...