Ravvedimento operoso, fatture false non più escluse
La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020
La lettera q-bis) dell'articolo 39 comma 1 del Dl 26 ottobre 2019, n. 124, introdotta in fase di conversione in legge, ha modificato il disposto dell'articolo 13 comma 2 del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, inserendo le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del medesimo Dlgs tra quelle cui può applicarsi la causa di non punibilità ivi disciplinata: quest'ultima, con riferimento a detti delitti, risulta integrata qualora «i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso […], sempreché il ravvedimento [sia intervenuto] prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali».
Si ritiene pertanto che l'interpretazione del quadro normativo vigente debba tenere conto anche della novella in commento, ammettendosi di conseguenza – anche con specifico riferimento alle fattispecie astrattamente sussumibili nelle previsioni delittuose in esame – la facoltà del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.
Si precisa tuttavia che dal perfezionamento in ambito amministrativo di detto istituto possa ritenersi discendere la causa di non punibilità esclusivamente al ricorrere delle circostanze puntualmente dettagliate nell'articolo 13 comma 2 del Dlgs 74/2000, in particolare per quanto riguarda la formale conoscenza dell'avvio di attività di controllo ovvero di procedimenti penali.
Si evidenzia che in sede di ravvedimento formano oggetto di autonoma regolarizzazione le cosiddette violazioni prodromiche, non potendosi applicare in tale sede il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472 del 1997 (si vedano le circolari n. 42/E del 16 ottobre 2016, punto 3.1.1, e n. 98/E del 17 maggio 2000, punto 9.1.8); più in generale, va tenuto presente che le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore di rimuovere ovvero rimediare spontaneamente alle violazioni commesse (circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, commento all'articolo 13 del Dlgs 472 del 1997).
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