Controlli e liti

Reati tributari, valida la deposizione del funzionario del Fisco

Lo ha chiarito la sentenza 22306/2021 della Cassazione depositata l’8 giugno

di Francesco Machina Grifeo

Via libera all'utilizzo della testimonianza della funzionaria dell'agenzia delle Entrate e del Verbale di contestazione acquisito all'esito dell'ascolto. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 22306 depositata l’8 giugno, dichiarando inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per reati fiscali in qualità di amministratori pro tempore di una srl.

Tra i motivi di ricorso, tutti bocciati dal vaglio di legittimità, figurava anche la supposta violazione di norme processuali perché non era stata esclusa l'inutilizzabilità della deposizione delle funzionaria del Fisco e del Pvc, nonostante fossero riferiti ad accertamenti svolti da altri soggetti.

Per la Terza Sezione penale, però, la Corte di appello ne ha escluso l'inutilizzabilità «rilevando come la teste avesse riferito sui contenuti di tale atto a sua firma, redatto sulla base di documentazione dalla stessa acquisita in sede di accesso effettuato da lei direttamente o da suoi colleghi».

Ragione per cui, prosegue la Corte, la sentenza impugnata ha «correttamente» rilevato che la testimonianza «riguardava elementi risultanti da riscontri documentali e non anche circostanze apprese da terzi e che la difesa non aveva comunque indicato quali fatti specifici sarebbero stati appresi dalla funzionaria da soggetti terzi».

«Tale laconicità – argomenta la Cassazione -, deve riscontrarsi anche nel motivo di ricorso in esame, avendo la difesa genericamente lamentato la violazione dell'articolo 195 del Codice di procedura penale, senza ulteriori chiarimenti, peraltro indicando, a conferma della fondatezza della censura, la testuale trascrizioni di brani delle dichiarazioni della teste estrapolati dal verbale di udienza ed anche incompleti, contenenti brevi frasi, anch'esse in alcuni casi incomplete».

In definitiva, conclude la Corte, deve considerarsi che, pur accedendo alla tesi prospettata dalla difesa della violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'articolo 195, comma 4, del Codice di procedura penale, «si verserebbe comunque in una situazione analoga a quella dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, rispetto alla quale tale violazione si è sempre esclusa».

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