Imposte

Regime per cassa, acconti a impatto differenziato

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di Paolo Meneghetti

Nell’applicazione del regime semplificato per cassa due questioni, tra le altre, vengono spesso sollecitate dagli operatori tributari: la rilevanza degli incassi relativi a un anticipo e la possibilità di revocare l’opzione eseguita per il regime semplificato potendo rientrare prima del triennio nel regime naturale forfettario.

La rilevanza degli anticipi

Nel regime semplificato di cassa alcuni componenti, positivi e negativi, concorrono a formare il reddito al momento della manifestazione finanziaria. Nel recente Telefisco 2017 l’agenzia delle Entrate ha circoscritto notevolmente la rilevanza dell’aspetto finanziario di ciascuna operazione, affermando che il regime si ispira al principio di cassa, ma tale principio non si applica affatto a tutte le operazioni economiche.

Sul fronte dei componenti positivi il principio di cassa determina la rilevanza fiscale di due elementi: ricavi di cui all’articolo 85 del Tuir e dividendi e interessi di cui all’articolo 89. Da tale ricostruzione si può partire per verificare se l’incasso di anticipi ricevuti da clienti costituisca sempre operazione fiscalmente rilevante nel periodo d’imposta. Si potrebbe sostenere che l’incasso di un anticipo su una futura cessione o prestazione non genera alcun ricavo proprio perché ancora non si è perfezionata l’operazione, da cui discenderebbe che non essendo in presenza di operazioni da articolo 85, l’incasso non è elemento rilevante. In tal modo, però, verrebbe svuotato di significato l’intento di tassare i ricavi al momento della percezione, per cui si ritiene più razionale affermare che se l’anticipo si riferisce a un “futuro ricavo” esso sia rilevante al momento dell’incasso.

Diversamente può accadere che l’anticipo non sia relativo a un ricavo, poiché, ad esempio, si tratta di una somma relativa a un costo che verrà direttamente addebitato al cliente, oppure l’incasso di un acconto relativo a un cespite che verrà ceduto nel periodo d’imposta successivo. In questi casi la somma incassata non dovrebbe essere rilevante nella formazione del reddito d’impresa poiché relativa a un componente diverso dal ricavo, e pertanto non governato dal principio di cassa. Si ritiene che il medesimo assunto debba essere applicato anche se si sceglie il sistema di “registrazione Iva” di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73. Secondo tale sistema la rilevanza reddituale non si ha al momento dell’incasso, bensì al momento della registrazione del documento ai fini Iva. Ma se pensiamo all’emissione di una fattura di acconto per la cessione di un cespite, risulta irrazionale concludere che la semplice registrazione comporta la tassazione dell’ammontare quale plusvalenza, poiché per determinare la plusvalenza (tassabile per competenza) serve conoscere il corrispettivo pattuito per la cessione del bene e tale importo potrebbe non essere conosciuto al momento dell’emissione della fattura di acconto. Il punto però è opinabile e sarebbe auspicabile un intervento dell’agenzia delle Entrate.

Il vincolo triennale

Non è infrequente riscontrare nella prassi operativa casi di contribuenti che, pur presentando i requisiti per applicare il regime forfettario, hanno eseguito l’opzione per la determinazione ordinaria del reddito, mantenendo l’impianto contabile dei semplificati.

Tale opzione, manifestata tramite comportamento concludente, di regola presenta un vincolo triennale (articolo 1, comma 70, della legge 190/14), ma di fronte alle rilevanti novità legislative introdotte dalla legge di Bilancio 2017 alla determinazione del reddito dei soggetti semplificati, vale ancora il vincolo triennale? Al riguardo si ricorda che, a norma dell’articolo 1 del Dpr 442/97, è consentita la variazione dell’opzione eseguita quando mutano le disposizioni normative che riguardano il sistema di determinazione del reddito relativo all’opzione stessa.

È chiaro che il passaggio da un regime di competenza, quale quello ante 2017, al regime di cassa attuale rappresenta una rilevante modifica normativa che dovrebbe legittimare la deroga al vincolo triennale dell’opzione, così come del resto si è pronunciata l’agenzia delle Entrate in relazione all’introduzione del regime forfettario (circolare 12/16, risposta 6.2). Una conferma in questo senso anche per l’attuale situazione sarebbe quantomai auspicabile.

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