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Regime forfettario precluso in caso di controllo indiretto tramite il fratello

I chiarimenti della circolare 9/E del 10 aprile 2020

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di Paolo Meneghetti

La domanda


Un socio unico e liquidatore di una società a responsabilità limitata in liquidazione che svolgeva attività di «commercio e montaggio di arredamenti su misura, complementi d'arredo ed allestimenti per attività commerciali quali bar, ristoranti, eccetera», sta intraprendendo l'attività di consulente tecnico per imprese che svolgono la stessa attività che svolgeva la suddetta società attualmente in liquidazione. L’impresa cliente principale sarà una Srl unipersonale (in attività ormai da qualche decennio) il cui unico socio e amministratore è il proprio fratello. Si chiede se il soggetto in questione possa, aprendo la partita Iva come consulente tecnico, optare per il regime forfettario.
A. L. – Bari

Il regime forfettario non è applicabile a chi controlla una società a responsabilità limitata che svolge attività riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario, e a condizione che quest’ultimo esegua prestazioni a titolo oneroso nei confronti della medesima società. Il controllo si ha anche in forma indiretta tramite familiare (parente entro il terzo grado secondo la circolare 9/E del 10 aprile 2019). Quindi, la situazione che si presenta è che il soggetto forfettario controlla (seppur tramite interposto familiare) la società alla quale egli fatturerà le proprie prestazioni. La situazione descritta rende non applicabile il regime forfettario previo un ultimo controllo, cioè verificare se l’attività svolta dalla Srl sia compresa nella medesima sezione Ateco dell’attività svolta dal professionista forfettario (il concetto di attività riconducibile). Ove ciò sia verificato non sarà possibile scegliere il regime forfettario, mentre se le attività risultassero inserite in diverse sezioni Ateco sarà fruibile il regime forfettario.

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