L'esperto rispondeContabilità

Regime di trasparenza anche dopo la scissione

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl intende effettuare una scissione parziale proporzionale al fine di mantenere l'attività operativa e scindere l'attività immobiliare, trasferendola alla beneficiata. La società attualmente ha goduto del regime di trasparenza (ex articolo116 Tuir) fino al 31 dicembre 2017 . Con gli effetti della scissione entro l’esercizio 2017 e la mancata comunicazione dell’opzione, i soci si dovrebbero intendere decaduti già nel 2017 da tale beneficio, sia in relazione alla società scissa che a quella beneficiata?

Il comma 4 dell’articolo10 del Dm 23 aprile 2004 prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 115 del Tuir, entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità. La circolare 49/E/2004 ha chiarito che in caso di scissione parziale la società partecipata scissa continua ad esistere disponendo del residuo patrimonio e, con il consenso di tutti i soci, potrà confermare l’opzione per continuare ad operare in regime di trasparenza fiscale. Infine se la società beneficiaria della scissione è una società trasparente preesistente potrà continuare con il regime della trasparenza, se permangono i requisiti richiesti dal Tuir.

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