Regime di trasparenza anche dopo la scissione
Il comma 4 dell’articolo10 del Dm 23 aprile 2004 prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 115 del Tuir, entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità. La circolare 49/E/2004 ha chiarito che in caso di scissione parziale la società partecipata scissa continua ad esistere disponendo del residuo patrimonio e, con il consenso di tutti i soci, potrà confermare l’opzione per continuare ad operare in regime di trasparenza fiscale. Infine se la società beneficiaria della scissione è una società trasparente preesistente potrà continuare con il regime della trasparenza, se permangono i requisiti richiesti dal Tuir.
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