Registro fisso per l’imponibile fuori campo Iva
Nell'ambito di un procedimento monitorio l’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento di somme che si riferiscano ad operazioni sottostanti nelle cui fatture vi è l’indicazione di imponibili fuori campo Iva rende comunque applicabile il principio di alternatività Iva/registro con imposizione in misura fissa e non proporzionale per la seconda. Tale principio trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva ma anche a quelle non imponibili, fuori campo, escluse o esenti. Questo il principio che emerge dalla sentenza 4859/1/2019 della Ctr Lombardia del 3 dicembre 2019 (presidente Chindemi, relatore Aondio).
Il caso
Una società per azioni impugnava un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’agenzia delle Entrate e finalizzato alla riscossione dell’imposta di registro scaturente da un procedimento monitorio instaurato dalla ricorrente nei confronti di altra società al fine di ottenere il pagamento di somme derivanti da servizi svolti dal personale della stessa nei confronti della società debitrice. L’ufficio tassava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice (ricorrente) con imposta proporzionale (3%) anziché fissa sul presupposto che nelle fatture posta a base della procedura monitoria fossero inserite voci fuori campo Iva (in particolare i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti ed i loro stipendi) e che, pertanto, non trovasse applicazione il principio di alternatività Iva/registro invocato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
I giudici di primo grado dichiaravano legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria e quindi respingevano le doglianze della ricorrente non ritenendo applicabile al caso di specie l’invocato principio di alternatività. Così motivava la Ctp: «Nel caso di specie il credito oggetto dell’intimazione giudiziale e cioè il rimborso (sotto forma di pagamento) degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di lavoratori è tenuto a corrispondere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera j) all’impresa fornitrice degli stessi, non è compreso nella base imponibile dell’Iva (legge 196/1997, articolo 26-bis), con conseguente inapplicabilità del principio dell’alternatività tra Iva ed imposta di registro».
La riforma
La Ctr confuta la tesi erariale e quindi riforma il decisum dei primi giudici proponendo una lettura diversa dell’articolo 40 del Dpr 131/86 e calandone il principio al caso concreto. I giudici del gravame costruiscono l’iter motivazionale, che porterà alla riforma della sentenza di primo grado, sul dettato normativo dell’articolo 26-bis della legge 196/97 il quale testualmente prevede che «i rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenute in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui all’articolo 13 del Dpr 633/1972».
La Ctr ricorda, quindi, la ratio legis ovvero evitare l’assoggettamento ad Iva di oneri aventi palese natura retributiva e contributiva ed estranei, in quanto tali, all’ambito di applicazione del tributo ed altri tributi. Pertanto, motivano i giudici, l’imponibile fuori campo Iva indicato nelle fatture de quo costituisce una parte integrante delle stesse e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati e tali importi non possono essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo Iva, come sostenuto dall’Ufficio e avallato dai primi giudici.
In definitiva, conclude e chiosa il Collegio ambrosiano, il richiamato principio di alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti; pertanto l’imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica proprio in relazione al principio di alternatività tra Iva e registro ex articolo 40 del Dpr 131/86 avuto riguardo all’operazione sottostante.
Ctr Lombardia, sentenza 4859/01/2019