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Recupero dell’Iva se il cliente non paga: come riformare le note di variazione

L’articolo 26 va rivisto per tutelare i diritti del contribuente e allinearlo ai principi comunitari

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di Benedetto Santacroce


Il corretto e tempestivo riconoscimento dell’Iva indebitamente versata all’Erario nel caso in cui il cliente non paghi e quindi la riforma del meccanismo di emissione delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972) è un passo del tutto necessario sia per adeguare la nostra legislazione ai principi unionali, ma anche per non calpestare, in nome di un gettito erariale, i diritti del contribuente.

Nel tempo il legislatore ha tentato più volte di ristabilire l'ordine che nel nostro ordinamento esisteva, almeno in parte, nella legislazione del 1972. L'ultima occasione persa è stata il decreto di Agosto o semplificazione (Dl 76/2020) che nella logica di sostenere la ripresa dopo il lockdown e per prevenire (in modo per una volta lungimirante) tutte le situazioni che la pandemia ha creato e creerà sulla solvibilità delle imprese aveva, nel testo presentato a luglio al Consiglio dei Ministri, un'apposita norma che prevedeva (come da me sollevato più volte) una concreta riduzione del tempo e un ampliamento delle ipotesi in cui era ammessa l'emissione della nota di variazione.

Questa nuova occasione persa, però, non deve farci desistere nel chiedere con forza una giusta riforma che in questo momento sarebbe sicuramente utile e necessaria.

Quindi l'intervento possibile e già proposto più volte consiste:
1. nella rivisitazione dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 cercando anche di riportare la norma al dettato della direttiva Iva unionale, per ripristinare la neutralità dell'imposta e per liberarla da elementi spuri che poco si addicono a una disposizione che non è diretta a rettificare la detrazione operata, ma a cancellare un versamento indebito dovuto all'inadempimento del cliente;

2. nel superamento dell'assioma che la nota di variazione sia possibile emetterla solo quando il recupero del credito è definitivamente impossibile, consentendo di emetterla, come ci ha insegnato più volte la Corte di Giustizia (Causa di Maura C-246/16), nel momento in cui è ragionevole ritenere che il credito non sia prontamente percepibile. In questo senso, lo Stato può certamente introdurre degli adempimenti probatori per dimostrare la mancata percezione, ma non può mai chiedere la prova dell'assoluta recuperabilità del credito. Così facendo la pretesa dello Stato è del tutto sproporzionata rispetto alla tutela che la norma gli offre;

3. nel ridurre almeno i tempi di recupero in caso di procedura concorsuale, riportando il diritto a emettere la nota di variazione all'inizio della procedura e non alla sua conclusione che spesso arriva dopo molti anni;

4. nel riallineare la normativa Iva a quella che negli ultimi anni è stata introdotta in materia di perdite su crediti nelle imposte dirette. In particolare è necessario ammettere l'emissione di una nota di variazione in tempi brevi e certi per crediti di importi minori. Per esempio, si potrebbe prevedere per i crediti minori (5.000 euro per le imprese di rilevante dimensione e 2.500 euro per le altre imprese) l'emissione della nota di variazione dopo il decorso di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;

5. nella previsione di un'agevolazione anche dal lato del debitore soggetto a procedura. In particolare, si potrebbe pensare di esonerare costui dall'obbligo di registrare la variazione con il segno meno nel registro acquisti nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento, così come previsto dall'articolo 26, comma 5, Dpr 633/1972 nel testo proposto dalla legge di Stabilità 2016 ma mai entrato in vigore.

Con queste mosse (senza estendere la questione a riforme più strutturali), si ritiene che la legislazione italiana farebbe un passo importante verso l'allineamento alla direttiva Iva, ma ancor di più, in un momento difficile come l'attuale, darebbe respiro all'economia restituendo ai contribuenti un'Iva di cui lo Stato si è indebitamente appropriato.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24