Imposte

Rifornimento carburanti, la ricevuta al self service può salvare la detrazione Iva

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di Michele Brusaterra


Rifornimento di carburante per autotrazione presso distributori stradali «automatici», al buio. È uno dei problemi pratici con cui i contribuenti si stanno confrontando con l’avvento, generalizzato, di emissione della fattura elettronica che coinvolge anche la cessione di carburante per autotrazione.

Dal primo gennaio anche i soggetti che cedono benzina e gasolio ai consumatori finali, intesi come coloro che non rivendono i medesimi beni ma, appunto, li consumano, devono emettere obbligatoriamente la fattura elettronica, se il cessionario agisce nell’ambito d’impresa, arte o professione e non, quindi, nella sua vesta «privata».

Qualora, invece, il cessionario non sia un soggetto passivo d’imposta, per il cedente continua a non sussistere l’obbligo di emissione, non solo della fattura, ma anche di qualsiasi altro documento fiscale certificativo. In quest’ultimo caso, i corrispettivi vanno comunque memorizzati elettronicamente e inviati telematicamente all’agenzia delle Entrate.

Tornando al cessionario titolare di partita Iva, è stato stabilito altresì che, al fine della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle deducibilità del costo relativo ai predetti carburanti e nei limiti consentiti dalla legge, è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciati come, per esempio, le carte di credito, di debito o quelle prepagate.

Uno dei problemi, però, che stanno effettivamente sorgendo e che interessano una platea di contribuenti non indifferente, è quello del rifornimento presso distributori di carburante non dotati, in genere o in quel momento, di personale e, quindi, con impossibilità di chiedere fattura elettronica.

In nessuno documento rilasciato fino a ora dall’agenzia delle Entrate e nemmeno nelle proprie Faq, tale tipo di problema è stato affrontato. Nella circolare 8/E/2018, l’Agenzia ha piuttosto affermato, in tema di possibilità di emissione, anche da parte dei distributori di carburante, di fattura differita, che è possibile l’utilizzo del Ddt ovvero, «ove contenenti le informazioni necessarie», di «buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche».

Tale affermazione porta alla descrizione di una situazione di difficile applicazione, per lo meno in questa prima fase, in quanto si dovrebbe essere innanzitutto di fronte a un documento, rilasciato dal distributore automatico, contenente le informazioni prescritte per il documento di trasporto, ma così nella maggior parte dei casi non è visto che il Dpr 472/1996, che prescrive il contenuto del Ddt, menziona anche le generalità del cessionario.

Il dubbio, quindi, è se, a fronte di un rifornimento di carburante per autotrazione, il soggetto passivo d’imposta deve sempre essere in grado di ricevere una successiva fattura elettronica, conservando, quindi, ove non abbia alcuna particolare tessera associata alla compagnia petrolifera (contratto di netting), la ricevuta rilasciata dal distributore automatico ancorché la stessa non contenga tutti dati prescritti dal menzionato Dpr 472/1996, ovvero se, come avveniva fino al 31 dicembre scorso, sia possibile, in assenza di personale, detrarre l’imposta e dedurre il costo, nei limiti consentiti dalla norma, solo attraverso il pagamento tracciato.

Tale ultima soluzione sarebbe comunque la più semplice fin tanto che, per lo meno, i distributori non si saranno genericamente attrezzati con lettore di «QR-Code» (funzionante) o fin tanto che non siano adottati sistemi di memorizzazione dell’acquisto del carburante più evoluti. Sarebbero urgenti precisazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.


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