Imposte

Rimborsi Iva trimestrali, il TR non ammette ritardi

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il modello TR per la richiesta di rimborso o di uso in compensazione dell’eccedenza Iva trimestrale deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Non si può presentare tardivamente il modello sanando la relativa violazione, perché il ravvedimento operoso è applicabile alle sole dichiarazioni Iva annuali. Sono i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate (direzione regionale della Lombardia) in risposta a un quesito, inviato da un professionista, sulla ravvedibilità dell’invio tardivo del modello TR.

Il modello TR deve essere usato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne in tutto o in parte il rimborso - sussistendone i parametri quantitativi indicati dall’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 - o compensarla con altri tributi, contributi e premi (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentando il modello all’ufficio competente, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo.

Nel caso di invio omesso o tardivo del modello TR, il rimborso non è erogato. L’eventuale compensazione del credito Iva è invece normalmente considerata dagli uffici come indebitamente avvenuta, con conseguente irrogazione della sanzione del 30% (articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997). Questa prassi degli uffici, fondata sul presupposto che il termine per presentare il modello TR sia sia perentorio, trova ora conferma nella risposta al quesito fornita dalla direzione regionale della Lombardia. Eppure, secondo una diversa interpretazione, l’uso in compensazione del credito Iva trimestrale in presenza di un modello TR inviato tardivamente andrebbe sanzionato con la sola sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, variabile da 250 a 2mila euro. Del resto, la violazione in esame, oltre a non incidere sull’imposta dovuta, non determina alcun pregiudizio all’attività di controllo, poiché il Fisco ha sempre conoscenza dell’avvenuta compensazione, tramite la presentazione del modello F24. A ciò si aggiunga che, in molti casi, la sanzione del 30% risulterebbe sproporzionata rispetto all’entità della violazione commessa, come nel caso dell’invio del modello TR con un ritardo estremamente contenuto.

In questo senso si è espressa parte della giurisprudenza di merito. La Ctp Milano, con la sentenza 280/18/2012, ha ritenuto che il lieve ritardo nell’invio del modello TR (in quel caso, di un solo giorno) non può comportare l’irrogazione della sanzione del 30% prevista per mancato o tardivo versamento delle imposte. La Ctr Lombardia, con la sentenza 7/22/2013, ha sostenuto che nemmeno l’omessa presentazione del modello TR legittimerebbe l’agenzia delle Entrate ad applicare la sanzione del 30%, perché si tratta di una sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa e ha ritenuto applicabile la sola sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, per le omissioni di comunicazioni prescritte dalle norme tributarie.

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