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Risarcimento per ingiusto licenziamento con la stessa aliquota del Tfr

Come precisato dalla circolare 2 del 1986, la somma erogata ha la natura di «altre indennità e somme» da tassare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir

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di Michela Magnani

La domanda

Il mio cliente nel 2021 ha ricevuto dalla banca una somma a titolo di risarcimento da licenziamento ingiustificato. Questa somma, liquidata a seguito di pignoramento presso terzi, può rientrare nella casistica dell’articolo 17 del Tuir, lettera a): «somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro», oppure lettera b): «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti»? Come bisogna procedere nella dichiarazione dei redditi? si precisa che sulla somma ricevuta dal lavoratore la banca ha operato la ritenuta del 20 per cento.
M. G. - Foggia

Il quesito riguarda il regime di tassazione applicabile alle somme ricevute dal cliente del lettore (lavoratore dipendente) in conseguenza di un pignoramento fatto presso una banca (terzo pignorato) per l’importo corrispondente al risarcimento spettante allo stesso dipendente per licenziamento ingiustificato. Sottostante l’erogazione della somma c’è, verosimilmente, una sentenza esecutiva che conferma il diritto del cliente del lettore a ricevere la somma. Se, come sembra, la somma è stata percepita in relazione con la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, si ritiene che, così come precisato dalla circolare 2 del 1986, la somma erogata abbia la natura di «altre indennità e somme» da tassare con la stessa aliquota del Tfr ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del Tuir qualunque sia stata la causa della cessazione del rapporto di lavoro stesso. Si ricorda che, in ogni caso, la tassazione definitiva della somma percepita avverrà sulla base dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma stessa ai sensi dell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo del Tuir.

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