Controlli e liti

Riscossione, anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni si estende fino al 15 ottobre

Fino al 15 ottobre dunque prosegue il divieto di notificare cartelle di pagamento ma anche di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari

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di Luigi Lovecchio

Proroga al 15 ottobre della sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione. Differimento alla medesima data sia del blocco dei pignoramenti degli stipendi sia del termine entro cui chiedere una nuova dilazione, fruendo del raddoppio a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.

Sono le novità del decreto Agosto approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto in materia di riscossione coattiva.

Fino al 15 ottobre dunque prosegue il divieto di notificare cartelle di pagamento ma anche di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari. Questo vale per la totalità dei debiti verso agenzia delle Entrate – Riscossione e per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali (Comuni e Regioni), anche se si tratta di debiti scaduti da tempo ovvero rivenienti da dilazioni decadute.

La modifica di agosto interviene anche sull’articolo 152 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prorogando al 15 ottobre il blocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni. Al contrario, i pignoramenti presso terzi diversi da questi (ad esempio, pignoramenti dei conti bancari), se azionati prima dell’8 marzo scorso (data di entrata in vigore del Dl 18/2020), seguono il loro corso.

Le rate

La proroga inoltre incide sulle dilazioni in corso, poiché sospende i pagamenti di tutte le rate che cadono tra l’8 marzo e il 15 ottobre. In linea di principio, la norma di riferimento (articolo 68, Dl 18/2020) dispone che le somme sospese devono essere pagate in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione (novembre). Tuttavia, come chiarito nelle Faq dell’Ader, ciò non impedisce al debitore di proporre istanza di rateazione secondo le regole dettate in via ordinaria dall’articolo 19 del Dpr 602/1973. Si pensi ad esempio alla cartella notificata a ridosso della data dell’8 marzo scorso, per la quale, dunque, la scadenza di pagamento (60 giorni dalla notifica) cade nel periodo di sospensione. Ma in realtà le stesse considerazioni valgono nei riguardi di cartelle e accertamenti esecutivi scaduti da tempo e mai dilazionati.

Per consentire ai debitori di non pagare l’intero importo delle rate sospese entro il mese di novembre, il decreto Rilancio ha altresì ampliato a 10 rate non pagate la soglia di tolleranza per evitare la perdita del beneficio del termine. L’ampliamento vale sia per le dilazioni in corso all’8 marzo scorso sia per quelle richieste, dopo la novella di agosto, entro il 15 ottobre. Pertanto, ipotizzando che nel periodo di moratoria scadano 8 rate (mesi da marzo a ottobre, inclusi), questo significa che il debitore a novembre potrà proseguire il versamento delle singole rate mensili, senza decadere dal piano di rientro. Occorrerà tuttavia tener presente che si sarà consumata quasi tutta la soglia di tolleranza (sarà ammessa in pratica una sola omissione di pagamento aggiuntiva).

A questo riguardo, si segnala l’esigenza di una ulteriore modifica legislativa da adottare in vista della nuova scadenza del 15 ottobre. A legislazione vigente, i soggetti che sono decaduti da una dilazione, per essere riammessi al piano di rientro, devono pagare tutte le rate scadute. La decadenza dalla dilazione, inoltre, costituisce una causa ostativa alla richiesta di una nuova rateazione, derivante da un diverso titolo giuridico (ad esempio, la notifica di una nuova cartella di pagamento). Ecco quindi che i debitori che si trovano in questa situazione, una volta cessato il periodo di sospensione, si troveranno irrimediabilmente esposti alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

Occorrerebbe pertanto intervenire per consentire anche a questi soggetti di proporre una nuova domanda di rateazione con riferimento tanto ai debiti di precedenti piani scaduti quanto a debiti successivi ad essi, senza, al contrario, imporre l’impossibile pagamento delle rate pregresse.

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