Ristrutturazione, nella fattura cointestata va specificato chi è il coniuge che sostiene i costi
Nel caso di specie, il marito che sostiene direttamente le spese (bonifici da lui eseguiti e fatture a lui intestate), ha diritto alla detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), sempreché conviva con la moglie proprietaria dell’abitazione oggetto di intervento (nell’altra abitazione diversa da quella oggetto di intervento). Se le spese sono sostenute dal coniuge convivente con la moglie proprietaria, in ogni caso, le stesse sono detraibili a condizione che le fatture siano intestate al marito e i bonifici di pagamento contengano l’indicazione del suo codice fiscale (risoluzione n. 184/E 12 giugno 2002). Nel caso di specie, a fronte di bonifico emesso dal conto del marito, basterà integrare le fatture emesse anche a nome della moglie indicando espressamente che le spese sono sostenute interamente al 100% dal marito convivente. L’annotazione in fattura, infatti, può avvenire anche successivamente all’emissione della stessa, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui opera la prima delle 10 quote in cui è ripartito l’importo detraibile dalla singola fattura.
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