L'esperto rispondeImposte

Ristrutturazioni condominiali, spese detraibili dal convivente

a cura di Marco Zandonà

La domanda

L’amministratore di un condominio rilascia la certificazione per lavori di ristrutturazione ex articolo 16-bis Dpr 917/1986 alla proprietaria al 100% di un immobile categoria catastale C/1. Le quote condominiali sono state pagate da un conto corrente intestato al marito non proprietario dell’immobile. La moglie non ha redditi e risulta fiscalmente a carico del marito. Entrambi i coniugi risiedono in un immobile preso in locazione. Il marito può detrarre nella propria dichiarazione dei redditi la somma spesa per i suddetti lavori. La convivenza citata dalle circolari emanate dall’agenzia delle Entrate per il coniuge non proprietario al fine di poter detrarre la spesa, si riferisce all’immobile oggetto dei lavori? O la convivenza può sussistere anche in un immobile diverso da quello oggetto di lavori?

Il coniuge convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente sostenute anche se la convivenza avviene in un’altra abitazione, sempre di proprietà dell’altro coniuge, diversa da quella ristrutturata (es. seconda casa, articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). L’importante è che giuridicamente il marito risieda con la moglie. Anche per le spese condominiali vale la stessa regola. Basterà far integrare all’amministratore la certificazione sull’importo detraibile rilasciata dall’amministratore in modo che il coniuge capiente Irpef possa portare in detrazione l’importo spettante nella propria dichiarazione dei redditi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©