Ristrutturazioni, ok alla detrazione al coniuge capiente
La sentenza 325/5/2021 della Ctr Lazio: sì al bonus tutto a un partner se l’altro perde il lavoro ed è fiscalmente a carico
Se uno dei coniugi perde il lavoro ed è fiscalmente a carico dell’altro coniuge, spetta a quest’ultimo la detrazione per i lavori di ristrutturazione della casa familiare, anche se le spese le aveva sostenute l’altro. Lo ha affermato la Ctr Lazio (sentenza 325/5/2021).
La vicenda affrontata dalla Ctr Lazio riguardava la pronuncia 8442/19 della Ctp Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento (con pesanti sanzioni) inviata al marito, che aveva inserito nella sua dichiarazione le detrazioni per recupero edilizio maturate in realtà dalla moglie. Gli interventi erano stati realizzati nell’immobile cointestato con il coniuge e adibito ad abitazione familiare. Ambedue avevano pagato autonomamente la loro quote di spese all’impresa.
La Ctp Lazio, dando torto al contribuente, ha affermato il principio secondo il quale dev’essere riconosciuta «la legittimità formale dell’operato dell’Ufficio, atteso che il diritto alla detrazione è attribuito al contribuente che risulti assoggettato alle imposte sui redditi delle persone fisiche». Però, nel caso in esame, il ricorrente, avendo perso il lavoro, e avendo debitamente documentato tale circostanza, era, di fatto, privo di una propria autonoma capacità reddituale e, dunque, risultava fiscalmente a carico della moglie, la quale, all’interno del nucleo familiare, si poneva, viceversa, come l’unico soggetto/contribuente titolare di reddito effettivo.
«E tuttavia - spiega con chiarezza la Ctr Lazio - in una corretta valutazione del generale principio di solidarietà posto dall’art. 1292 codice civile, non può essere trascurato il rilievo che le detrazioni in questione derivavano dall’acquisito diritto dei coniugi ad avvalersi del recupero percentuale delle spese, congiuntamente affrontate a seguito della effettuazione di lavori di recupero edilizio relativi alla unità immobiliare costituente l’abitazione del nucleo familiare. Diritto alla detrazione che, se quindi non direttamente riconoscibile in favore del Sig. S. in conseguenza della momentanea sua condizione di coniuge fiscalmente a carico, non può che essere in via complessiva riconosciuto alla moglie Sig.ra S. in sede di controllo dell’unica dichiarazione dei redditi oggetto di presentazione, senza che in tal modo si sia determinato un reale danno all’Erario».
Si tratta di un principio che, in materia fiscale, è di portata dirompente, atteso che, normalmente, la detrazione per le ristrutturazioni in commento compete solo a chi ha realmente pagato e per l’importo effettivamente versato.