Imposte

Ritardi, errori e infedeltà: come sanare il modello Iva

Previste sanzioni dal 90 al 180% in caso di maggiore imposta o credito non spettante

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Dichiarazione tardiva, omessa, infedele e inesatta, ma anche correttiva e integrativa. Errori sostanziali, formali e meramente formali, ravvedibili o meno. Le violazioni relative ai modelli Iva possono originare conseguenze assai diverse.

Il 30 aprile è scaduto il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni Iva. Eventuali errori che siano stati sistemati con una «correttiva nei termini» non sono soggetti a sanzioni, con l’eccezione delle eventuali compensazioni nel frattempo eseguite di crediti esistenti «sopra soglia» in assenza di visto di conformità, per le quali opera la sanzione del 30 per cento. E, se la dichiarazione è stata inizialmente presentata senza visto, è possibile presentare una correttiva (nei termini) o una integrativa (scaduto il termine) per poi procedere, dal decimo giorno successivo, con gli utilizzi per somme superiori a 5mila euro.

Le dichiarazioni infedeli

Dopo il 30 aprile bisogna inquadrare il tipo di violazione per determinare la sanzione applicabile e verificare se è possibile ridurla mediante il ravvedimento operoso.

Le conseguenze più “estreme” si hanno in caso di dichiarazione omessa; in caso di valido invio, invece, gli errori che incidono sulla corretta determinazione del tributo sono puniti con una sanzione proporzionale che va dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o del credito non spettante utilizzato (articolo 5, Dlgs 471/1997).

La sanzione per dichiarazione infedele non “assorbe” le possibili violazioni relative a fatturazione/registrazione che, pertanto, si vanno a sommare, fermo restando il cumulo giuridico applicato dall’ufficio. Al contrario, come rileva la sentenza 27963/2020 della Cassazione e come implicitamente confermato nella circolare 42/E/2016, la sanzione per l’infedeltà “assorbe” quella per omesso/carente versamento. La violazione per l’imposta “non dichiarata”, infatti, implica (e quindi include) anche il relativo mancato versamento, applicandosi invece la sanzione per omesso pagamento quando l’imposta è stata dichiarata, ma non versata.

Dichiarazione inesatta

Quando le violazioni sono relative a contenuto e documentazione delle dichiarazioni e non integrano un’ipotesi di infedeltà, si è in presenza di una dichiarazione “inesatta”, punita (articolo 8, Dlgs 471/1997) con sanzione fissa che ( comma 1) va da 250 a 2mila euro. L’importo cui commisurare la riduzione da ravvedimento operoso è dunque di 250 euro.

Questa sanzione, comunque, opera in via sussidiaria: se la condotta integra anche una violazione sostanziale è irrogata solo la sanzione per quest’ultima. Nessuna pena dovrebbe, invece, essere comminata quando la violazione ha carattere meramente formale.

Omissioni e irregolarità Lipe

In ogni caso, mentre è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva, infedele o inesatta, secondo le Entrate la strada sarebbe invece sbarrata a fronte di omessa dichiarazione, nonostante la norma nulla dica al riguardo.

Il 30 aprile rappresentava anche il termine ultimo per porre rimedio alle omissioni/inesattezze delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) senza riflessi sanzionatori sul dichiarativo. Infatti, di là del caso in cui la sistemazione è avvenuta mediante invio della Lipe “correttiva” e versamento della sanzione (500 euro, 250 se entro 15 giorni dal termine) ridotta mediante ravvedimento, il contribuente può regolarizzare la violazione direttamente in dichiarazione Iva, compilando il quadro VH.

Se con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono state sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare un modello integrativo, versando la sanzione fissa da dichiarazione infedele oltre a quella specifica per le Lipe, conteggiando la riduzione a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

GLI ESEMPI

Il caso
La Alfa Spa ha commesso un errore nella dichiarazione relativa al 2019 che ha comportato la mancata indicazione di un debito d’imposta per 1.000 che non è stato nemmeno versato. È possibile correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento? Quali sanzioni si applicano in questo caso? Possono essere ridotte mediante il ravvedimento operoso?
La soluzione

La dichiarazione presentata è da ritenersi infedele, in quanto l’errore ha inciso sul debito. Si applica quindi la sanzione dal 90 al 180% dell’imposta non dichiarata. Secondo la sentenza n. 27963/2020 della Cassazione e come implicitamente confermato nella circolare 42/E/2016 tale sanzione “assorbe” quella per l’omesso versamento. Al contrario, restano dovute le sanzioni per possibili violazioni di fatturazione e registrazione.

Il caso

La Beta Srl ha regolarmente presentato le Lipe per il 2020. Dopo aver presentato la dichiarazione annuale si accorge di aver commesso un errore nella comunicazione relativa al secondo trimestre, per il mese di maggio. L’errore ha inciso sul risultato della liquidazione periodica. L’errore è sanzionabile? Se sì, a quanto ammonta la sanzione? Come è possibile sanare la posizione? È possibile fruire del ravvedimento operoso?
La soluzione
Dal momento che l’irregolarità non è stata sanata con la dichiarazione annuale si vengono a configurare due errori sanzionabili: quello dell’infedele dichiarazione, punito con la sanzione fissa (da 250 a 2.000 euro) e quello per l’infedeltà della Lipe (500 euro). Entrambe le penalità possono essere ridotte con il ravvedimento operoso. Beta, oltre ai pagamenti, deve presentare una dichiarazione Iva integrativa, compilando il quadro VH.

Il caso
La Gamma Sas non ha presentato la dichiarazione Iva per il 2019 (neppure entro il 30 aprile 2021). I debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche sono stati onorati, a eccezione di quello relativo a maggio 2019, per il quale si è provveduto al ravvedimento operoso. In questo caso, si applica la sanzione che va dal 120 al 240%? È possibile ravvederla? Anche se fuori termine, è necessario presentare la dichiarazione omessa?
La soluzione

La sanzione proporzionale (120/240%) si applica in relazione all’imposta dovuta, considerando tutti i versamenti, anche con il ravvedimento, il credito dell’anno precedente e l’Iva sugli acquisti. Quindi, in assenza di imposta dovuta si applica la sanzione da 250 a 2mila euro. Non sarebbe possibile ricorrere al ravvedimento operoso. È bene presentare il modello anche se la dichiarazione risulta comunque omessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©