Contabilità

Rivalutazione dei beni immateriali mai capitalizzati tra strette e chiarimenti

Mentre il Mef studia correttivi, l’interpello della Dre Lombardia conferma (indirettamente) che è agevolabile il dossier registrativo nel settore farmaceutico

Anche i beni immateriali mai capitalizzati e iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, purché siano beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, possono essere oggetto della rivalutazione ex articolo 110 del Dl 104/2020. La tesi – già argomentata in un precedente articolo di NT+ Fisco – è stata avallata da una recente pronuncia della Direzione regionale della Lombardia (risposta a interpello 904-2406/2020), nella quale è stata riconosciuta la possibilità di rivalutare il know how che l’interpellante aveva creato internamente e che non era stato mai capitalizzato, in quanto i costi sostenuti per lo sviluppo e/o il mantenimento delle informazioni erano stati sempre spesati tra i costi di esercizio.

Il chiarimento arriva però mentre si infittiscono le ipotesi di correttivi a livello legislativo. Modifiche che sono allo studio del Mef per ridurre l’impatto della misura per le casse erariali, e che potrebbero consistere in una revisione del perimetro della norma e/o in un incremento dell’imposta sostitutiva (si veda anche l’articolo del Sole 24 Ore del 12 marzo).

Nel sostenere ciò, l’amministrazione finanziaria precisa che la rivalutazione di beni immateriali mai iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale è possibile ove il bene risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente.

Questa pronuncia riveste un’importanza fondamentale in quanto fissa un principio mai in precedenza esplicitato da un documento di prassi: la rivalutazione è possibile non solo quando il bene immateriale non è presente nell’attivo dello stato patrimoniale perché totalmente ammortizzato, ma anche quando la non capitalizzazione è dovuta al fatto che tutti i costi sopportati per la realizzazione del bene immateriale giuridicamente tutelato sono stati da sempre spesati a conto economico.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 110 del Dl Agosto dà la possibilità a tutte le società di capitali che adottano i principi contabili nazionali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione dei beni merce, risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Per identificare i beni oggetto di rivalutazione, il legislatore era intervenuto con il decreto ministeriale 162/2001, con il quale aveva dato la possibilità di rivalutare anche i beni immateriali totalmente ammortizzati. In questo senso si era espressa anche l’amministrazione finanziaria con le circolari 207/2000 e 14/E/2017; in queste circolari l’unica casistica contemplata a proposito dei beni immateriali non presenti nell’attivo dello stato patrimoniale ma oggetto di rivalutazione era sempre quella dei beni immateriali interamente ammortizzati, purché ancora tutelati secondo le vigenti disposizioni normative.

Le conferme nel settore farmaceutico
Sino a oggi, quindi, nonostante ci fosse un orientamento favorevole da parte della dottrina nel ritenere rivalutabili i beni immateriali mai capitalizzati ma giuridicamente tutelati (diversi da quelli totalmente ammortizzati), nessuna pronuncia di prassi c'era stata in tal senso.

Sulla base di quanto sopra riportato, quindi, si ritiene rafforzata la tesi secondo la quale è possibile, da parte delle società operanti nel settore farmaceutico, rivalutare il dossier registrativo (a cui fa seguito l’Aic, autorizzazione all’immissione in commercio), ancorché i costi non siano stati mai capitalizzati: in quanto siamo di fronte a un bene immateriale giuridicamente tutelato dalla normativa vigente, così come richiesto dalla norma.

Su tale tematica si auspica comunque una conferma da parte dell’amministrazione finanziaria, con una circolare che possa avere una portata generale ed esulare da uno specifico caso. La possibilità di rivalutazione, naturalmente, dovrà essere valutata anche da un punto di vista contabile e civilistico, secondo i corretti principi contabili.

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