Imposte

Ultima rata dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Dl Agosto, versamento entro il 30 giugno

I soggetti Isa possono beneficiare del maggior termine del 20 luglio, così come le società di capitali «solari» che approvano il bilancio successivamente al 31 maggio potranno versare la terza rata il 31 luglio

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di Stefano Vignoli

Il termine per il versamento del saldo imposte sui redditi 2022 coincide, per molti contribuenti, con il versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni di impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’articolo 110 del Dl 104/2020.

Fatta eccezione per il settore turistico alberghiero che ha beneficiato della rivalutazione gratuita, sono infatti numerosi i contribuenti che hanno colto la possibilità di veder riconoscere i maggiori valori ai fini Ires/Irpef e Irap con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Accanto alla possibilità di rivalutare fiscalmente i beni di impresa, il legislatore aveva inoltre concesso anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con imposta sostitutiva del 10% in questo caso dovuta anche per le rivalutazioni dei settori alberghiero e termale.

Ora i contribuenti sono chiamati a versare la terza e ultima rata di tali imposte. Infatti, il versamento rateale era facoltativamente previsto dal comma 6 dell’articolo 110 del Dl 104/2020 che richiedeva il pagamento «in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

La norma non ha previsto la maggiorazione a titolo di interessi e infatti, il versamento rateale è stato ampiamente scelto dalle imprese che dovranno versare a breve l’ultima delle tre rate. L’imposta sostitutiva va versata con il codice tributo 1858 e, se l’impresa ha optato anche per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, l’ultima rata di tale imposta andrà versata con codice tributo 1857.

Per il settore alberghiero e termale chi ha effettuato l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, verserà la terza rata dell’imposta sostitutiva con codice 1859. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento non pregiudica la rivalutazione che si perfeziona con l’indicazione dei maggiori importi rivalutati nel modello dichiarativo presentata per il periodo di imposta 2020 (Circolare 14/E/2017 par. 7) e può essere oggetto di ravvedimento operoso.

Per chi ha scelto di affrancare il saldo attivo di rivalutazione occorre verificare i criteri con cui l’imposta è stata determinata: in molti casi i contribuenti hanno infatti calcolato l’imposta sostitutiva del 10% sulla riserva al lordo dell’imposta del 3% assecondando quello che era l’orientamento dell’Agenzia al tempo dell’invio del modello Redditi 2021.

Ora, l’Agenzia ha mutato il proprio orientamento con circolare 6/E/2022 paragrafo 4.7 e, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità (in particolare sentenza n. 32204 del 2019 della Corte di cassazione), ha chiarito che l’imposta sostitutiva va calcolata sulla riserva di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva: il contribuente che ha dichiarato la base imponibile al lordo potrà correggere gli importi presentando dichiarazione integrativa e versando la terza rata sull’importo così ricalcolato al netto di quanto già versato (interpello 344/E/2023).

Le rate vanno versate in sede di saldo imposte 2022 e, quindi, entro il 30 giugno 2023 con possibilità di versamento al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; non è invece previsto il rateizzo. I “soggetti Isa” possono beneficiare del maggior termine del 20 luglio, così come le società di capitali “solari” che approvano il bilancio successivamente al 31 maggio potranno versare la terza rata il 31 luglio.

Articolo aggiornato il 23 giugno 2023.

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