Controlli e liti

Sanatoria anche dopo la cartella al cessionario

Cassazione, sentenza 25486: ininfluente la notifica dell’accertamento per debiti del cedente

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Era definibile la lite pendente relativa ad una cartella impugnata dal cessionario di un’azienda, anche nel caso in cui, in precedenza, gli sia stato notificato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società debitrice cedente l’azienda

In questa ipotesi, infatti, per la cessionaria, la cartella riveste anche la natura di atto impositivo trattandosi del primo provvedimento impugnabile.

A fornire questo interessante principio è la Cassazione ( sentenza 25486).

Ad una società che aveva ceduto la propria azienda venivano formulate varie contestazioni.

Il successivo avviso di accertamento era notificato anche alla società che aveva acquistato l’azienda cui giungeva la cartella di pagamento quale responsabile solidale.

Il successivo contenzioso avverso tale cartella giungeva in Cassazione. Nelle more, la società cessionaria si avvaleva della definizione delle liti pendenti (articolo 6 Dl 119/2018)

L’Agenzia rigettava la richiesta di definizione ritenendo la controversia relativa ad un atto di mera riscossione escluso dall’ambito applicativo della sanatoria. La società impugnava anche tale diniego. La Cassazione ha accolto preliminarmente tale ricorso.

I giudici hanno ricordato che per la circolare esplicativa dell’ Agenzia delle Entrate, ai fini della definizione delle liti pendenti è irrilevante il “nomen iuris” dell’atto impugnato dovendo considerarsi la sua natura sostanziale.

Nella specie, oggetto della controversia era una cartella di pagamento relativa alla responsabilità sussidiaria della cessionaria di azienda - in conseguenza di debito tributario ascritto alla cedente e non onorato - tramite la quale per la prima volta veniva a conoscenza della pretesa tributaria.

Si tratta di una situazione giuridica analoga a quelle delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/73 che hanno anche natura di atto impositivo sebbene siano la risultanza di un controllo cartolare della dichiarazione dei redditi.

Sul punto le Sezioni unite (sentenza 18298/2021) hanno ritenuto suscettibile di definizione la controversia derivante da cartella emessa ai sensi dell’articolo 36 bis trattandosi del primo atto impugnabile. Nella specie l’avviso di accertamento, a carico del debitore principale, notificato alla società cessionaria non estende gli effetti anche nei suoi confronti, in quanto essa non è legittimata ad impugnare tale atto impositivo

Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata rappresenta, a tutti gli effetti, il primo atto impositivo con cui si richiede il pagamento al cessionario del debito sorto in capo al cedente l’azienda e pertanto essa riveste anche la natura di atto impositivo suscettibile di definizione agevolata, stante la pendenza della lite e la specifica richiesta dell’interessato.

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