Sanatoria in bilico per gli atti di contestazione
In alcuni casi limite non è possibile accedere alla definizione agevolata
Gli atti di contestazione, in alcuni casi particolari, possono essere esclusi dalle sanatorie previste dalla manovra. È quanto emerge dall’analisi delle numerose definizioni agevolate contenute nel disegno di legge di bilancio approdato alla Camera.
L’atto di contestazione, disciplinato all’articolo 16 del Dlgs 472/97, era originariamente destinato alla separata irrogazione, sia delle sanzioni collegate al tributo (si pensi, ad esempio, alle maggiori imposte derivanti dall’attività accertativa) sia di quelle non collegate ad esso. È stato però notevolmente ridimensionato dall’intervenuta modifica dell’articolo 17 del Dlgs 472/97. Quest’ultima norma, infatti, prevede che le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono siano irrogate direttamente in seno all’avviso di accertamento. L’atto di contestazione, perciò, è rimasto “confinato” alla sola irrogazione delle sanzioni di diversa origine.
Vediamo un esempio. Un contribuente effettua il ravvedimento delle maggiori imposte derivanti dalla dichiarazione integrativa presentata oltre 90 giorni, applicando, erroneamente, la sanzione da omesso versamento al posto di quella, più elevata, prevista per la dichiarazione infedele. In questi casi l’ufficio provvede, tramite atto di contestazione, a irrogare le maggiori sanzioni dovute.
Se, per quanto attiene alle violazioni di natura formale, la via d’uscita è rappresentata dalla regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 29 del disegno di legge bollinato), altrettanto non si può dire per quelle di diversa natura le quali – salvo modifiche in sede di approvazione – non beneficeranno di alcuna sanatoria diretta.
Non sarà infatti applicabile il ravvedimento speciale, disciplinato all’articolo 40 del disegno di legge, in quanto il comma 1 ne esclude espressamente l’applicabilità nel caso in cui le violazioni siano già state contestate. Nessuna possibilità anche per quanto attiene alla definizione agevolata degli accertamenti, prevista dal successivo articolo 41.
L’unica chance potrebbe rinvenirsi, seppur non espressamente, nella definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata all’articolo 42. La norma in esame, che ripropone la medesima disciplina prevista dall’articolo 6 del Dl 119/2018, consente infatti, al comma 6, di definire le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata della legge, e con il pagamento del 40% negli altri casi. Questa chance non è espressamente menzionata nella relazione illustrativa e potrebbe non essere sempre conveniente. E, comunque, è subordinata alle controversie il cui ricorso risulti notificato alla data di entrata in vigore della legge.