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Sanzione ridotta per gli avvisi bonari Lipe 2022 se al 1° gennaio 2023 era già pendente la rateazione

Gli avvisi bonari coperti dalla definizione agevolata sono quelli relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 o quelli riferiti a qualsiasi periodo d'imposta, con in corso un pagamento rateale <br/>

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di Giorgio Confente

La domanda

È possibile applicare la sanzione ridotta del 3% sugli avvisi bonari relativi alla Lipe per i periodi successivi al primo trimestre, quindi 2°, 3° e 4° trimestre 2022?
T. M. - Catania

La sanzione ridotta del 3% per gli omessi o tardivi versamenti riferiti alle Lipe del 2°, 3° e 4° trimestre 2022 è applicabile solo se alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 (1° gennaio 2023) era già pendente una rateazione dei relativi avvisi bonari (circostanza da verificare nel caso specifico). La risoluzione dell’agenzia delle Entrate numero 7/E/2023 ha confermato che la definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dai commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), è ammessa anche se l’avviso bonario è riferito alle liquidazioni periodiche Iva. Ciò detto, si ricorda che gli avvisi bonari coperti dalla definizione agevolata sono quelli relativi ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (comma 153) o quelli riferiti a qualsiasi periodo d'imposta, purché alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale (comma 155). Quindi, nel caso esposto dal lettore, trattandosi di omessi versamenti riferiti al 2022 occorre verificare il requisito della pendenza della rateazione alla data di entrata in vigore della legge 197/2022.

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