Sì all’assegnazione agevolata di immobili ai soci preceduta da versamenti in conto capitale
Occorre però approvare una situazione patrimoniale aggiornata da cui emerga la riserva nel “nuovo” maggiore ammontare la cui distribuzione, parametrata al valore contabile del bene da assegnare, consentirebbe l’operazione
Partendo dal presupposto che l’attuale norma sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci ricalca quella della legge 208/2015, si ritengono valide le osservazioni fatte sul piano civilistico dal notariato con lo studio 73-2017/T ove al paragrafo 2.4.1 viene data risposta al quesito riguardante la fattispecie in cui l’ammontare delle riserve e del capitale sia inferiore al valore contabile del bene da assegnare e alla possibilità di integrare l’ammontare delle riserve distribuibili al fine di rendere fattibile l’operazione. Il notariato propende per una risposta positiva, purché si proceda anche all’approvazione di una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale emerga la riserva nel “nuovo” maggiore ammontare la cui distribuzione, parametrata al valore contabile del bene da assegnare, consentirebbe di eseguire l’operazione. Tale soluzione trova il suo fondamento sul piano normativo, non solo nelle norme a tutela del capitale sociale ma anche argomentando dagli articoli 2481-ter del Codice civile per le Srl e 2442 per le società per azione che fanno riferimento ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale solo ai fondi iscritti “in bilancio” e 2478-bis per le Srl e 2433 del Codice civile nelle Spa che consentono la distribuzione di utili realmente conseguiti e solo se risultanti da “bilancio regolarmente approvato”. Così argomentando non dovrebbero esserci effetti fiscali in capo ai soci.
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