Sì al bonus mobili se i lavori agevolati sono iniziati nel 2016
La risposta è affermativa ma solo se i lavori di ristrutturazione del fabbricato sono iniziati nel 2016 e non prima. La detrazione del 50% (articolo 16-bis, comma 3 del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96mila euro, a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Per fruire della detrazione è necessario che prima della cessione l’intervento di ristrutturazione sia ultimato. La Cm 29/E/2013 conferma che la detrazione del 50% per l’acquisto dell’arredamento è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione Irpef “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie, applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (e fino al 31 dicembre 2015). In particolare, l’agenzia delle Entrate precisa che la detrazione per l’acquisto dei mobili viene riconosciuta nell’ipotesi in cui gli interventi di recupero vengano eseguiti sia su singole unità immobiliari degli edifici residenziali, sia sulle parti comuni degli stessi (ad esempio, guardiola, appartamento del portiere, lavatoi). Allo stesso modo si ha diritto al “bonus mobili”, inoltre, anche l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati, per il quale si fruisce della detrazione Irpef del 50% come nel caso di specie. Tuttavia, rispetto alla formulazione dell’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la proroga per il 2017 del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. .A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10mila euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2016.
Viceversa se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2016 la detrazione per l’acquisto dei mobili non si applica fermo restando l’applicazione della detrazione prevista per l’acquisto di fabbricato ristrutturato.
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