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Sismabonus per l’acquisto di box e cantina non pertinenziali

Il provvedimento abilitativo dei lavori deve essere stato rilasciato non prima del 1° gennaio 2017 e la vendita deve avvenire entro i 30 mesi dall’ultimazione dei lavori e entro il 31 dicembre 2024.

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di Marco Zandonà

La domanda

Acquistando da una società immobiliare una cantina (categoria catastale C2) e un box auto (categoria catastale C6) in un condominio antisismico derivante dalla demolizione di un edificio preesistente ubicato in zona sismica 3 è possibile beneficiare del sismabonus acquisti sia per il box auto che per la cantina? L’unico riferimento della prassi che ho trovato dice: «la tipologia dell’unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è irrilevante per quanto riguarda il sismabonus acquisti previsto dal comma 1-septies, articolo 16, decreto legge 63 del 2013» (risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 556 del 2021) ma lascia il dubbio che l’agevolazione possa riguardare solo le unità immobiliari residenziali (categoria catastale A) o produttive (categoria catastale D) e non anche le altre, nonostante la legge primaria parli genericamente di “unità immobiliari” senza ulteriori specificazioni.
S. C. - L’Aquila

La risposta è affermativa sempre che si tratti di box e cantina non pertinenziali ad abitazione, anche se, sul punto, non sussiste un chiaro pronunciamento dell’agenzia delle Entrate. L’acquisto del solo box e cantina facente parte del fabbricato demolito e ricostruito dal costruttore fruisce della detrazione dell’85% delle spese di acquisto nei limiti massimi di 96mila euro, per ciascuna delle due unità, se il fabbricato si trova nelle zone sismiche 1, 2, 3, della mappa sismica del territorio nazionale...