Sismabonus su un bene merce, l’asseverazione si può presentare dopo la Scia ma prima dell’inizio dei lavori
Sismabonus
La risposta è affermativa, sempre che, prima dell’inizio dei lavori, iniziati non prima del 16 gennaio 2020, sia presentata l’asseverazione che attesti la capacità dell’intervento a ottenere il miglioramento sismico dell’edificio grazie all’intervento medesimo. Con riferimento ai beni merce delle imprese edili, la risposta 213/E/2020 si esprime sull’applicabilità del beneficio per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Innanzitutto, viene richiamato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l’analoga detrazione per la riqualificazione energetica (cosiddetto ecobonus) viene riconosciuta su immobili di proprietà di soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” (risoluzione 34/E/2020 per le imprese di costruzioni). Per coerenza, l’agenzia delle Entrate conferma che possono rientrare in tale agevolazione anche gli interventi antisismici eseguiti su immobili di proprietà di soggetti titolari di reddito d’impresa. Quindi, nella risposta 213/E/2020 viene specificato che il beneficio per l’acquisto delle unità immobiliari risultanti dalla demolizione e ricostruzione di interi edifici (cosiddetto sismabonus acquisti), costituendo una particolare fattispecie di applicabilità del sismabonus, sia applicabile in favore di soggetti titolari del reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (beni merce delle imprese edili). Per fruire del sismabonus, è necessario che l’efficacia degli interventi sia asseverata dai professionisti incaricati che attestino la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso. Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal Dm 58 del 2017, modificato con il Dm 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020. In particolare, la data di avvio dei lavori è dal 16 gennaio 2020, il termine ultimo per la presentazione dell’asseverazione, qualora quest’ultima non venga depositata presso lo sportello unico comunale contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), o alla richiesta del permesso di costruire. In caso di lavori che accedono al sismabonus, la presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico entro l’avvio dei lavori è possibile, però, solo se i lavori sono iniziati dopo il 16 gennaio 2020 (risposta ad interpello 295 del 1° settembre 2020). In conclusione, per il bene merce dell’impresa edile, il sismabonus si applica a condizione che: la procedura autorizzatoria degli interventi sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e al titolo abilitativo dei lavori (Scia o permesso di costruire) sia allegata l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, anche in un momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di avvio dei lavori. La vendita del fabbricato prima dell’ultimazione dei lavori a una persona fisica consente all’acquirente di appaltare i lavori e accedere al 110% in presenza di tutte le condizioni di legge (da valutare tenuto conto dell’attività iniziata dal venditore; articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, guida al 110% su www.agenziaentrate.it, circolare 24/E del 2020).
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