Istanze di rimborso a rischio decadenza: i termini (per ora) non si fermano
Il trattamento differenziato tra Fisco e contribuenti può far perdere i crediti non richiesti
Sospensione dei termini di decadenza con trattamento differenziato tra Fisco e contribuenti. Questo emerge dalla lettura del Dl “Cura Italia” pubblicato lo scorso 17 marzo che, tra i vari interventi, ha previsto anche una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio delle attività degli uffici impositori.
In particolare, vale la pena osservare come l’articolo 67 del Dl esplichi i propri effetti esclusivamente “in favore” dell’ente, mentre nulla dispone in merito alle “conseguenze” che la sospensione dovrebbe comportare rispetto ai termini decadenziali, di natura amministrativa (quindi non processuale), che l’ordinamento fa ricadere in capo ai contribuenti per far valere le proprie ragioni nei confronti del Fisco. Questo significa che per non incappare in decadenze proprio in questo periodo emergenziale, occorrerà prestare molta attenzione al decorso dei termini.
Un esempio su tutti riguarda le istanze di rimborso. I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono previsti sia dall’articolo 38 del Dpr 602 del 1973 (48 mesi dalla data del versamento non dovuto sin dall'origine) sia dall’articolo 21 del Dlgs 546 del 1992, applicabile, in via generale, qualora non sia espressamente previsto un termine specifico (due anni dal versamento non dovuto sin dall’origine oppure due anni dal verificarsi del presupposto che legittima la richiesta di restituzione del pagamento originariamente dovuto).
In mancanza di un espresso riferimento nel Dl ai termini decadenziali previsti per il contribuente, è necessario che le istanze di rimborso continuino ad essere presentate in osservanza delle citate disposizioni non potendo, in tal caso, contare su alcuna sospensione. Questo anche se, in base allo stesso articolo 67, una volta ricevuta la richiesta l’ufficio potrà valutarla solo dopo il 31 maggio contando, in questo caso, sulla sospensione.
Si tratta di una questione particolarmente rilevante giacché, in questa fase, il mancato rispetto dei termini di presentazione delle istanze comporterebbe inevitabilmente anche il rigetto delle domande sia sul piano procedimentale (da parte dell’ufficio) che nella eventuale successiva fase giudiziale (da parte del Giudice).
Un effetto analogo derivante dalle disposizioni contenute nel Dl riguarda anche il procedimento di accertamento con adesione con riferimento agli atti notificati prima della sospensione dell’attività degli enti impositori prevista dall’articolo 67 citato, ovvero prima dell’8 marzo 2020. Immaginiamo, ad esempio, un atto impositivo notificato il 22 gennaio 2020. In questo caso, il termine “ordinario” per la presentazione del ricorso scadrebbe il 29 aprile 2020 (60 giorni + 38 giorni di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl “Cura Italia”).
Posto che la norma non prevede nulla al riguardo, qualora il contribuente volesse presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di “sospendere” di ulteriori 90 giorni “il termine per il ricorso”, dovrà farlo entro il termine ordinario di impugnazione senza contare su alcuna sospensione. Solo così potrà evitare profili di inammissibilità a fronte di una eventuale successiva opposizione all’atto, anche se, si basi bene, il termine per la presentazione dell’istanza ricadrebbe in un periodo di sospensione dell’attività degli uffici.
A rigore, anche in considerazione degli ultimi interventi contenuti nel Dpcm del 22 marzo nonché nelle varie ordinanze regionali più restrittive (si veda Piemonte e Lombardia) che coinvolgono anche il lavoro dei professionisti incaricati dell’assistenza tributaria, potrebbe essere opportuno rivedere l’impostazione del Dl. “Cura Italia”, facendo in modo di assegnare una sospensione non più solo con riferimento ai termini decadenziali posti a favore dell’Amministrazione finanziaria (vedi quello per la notifica degli avvisi di accertamento) ma anche con riguardo a quelli a favore del contribuente (ad esempio, istanze di rimborso o accertamento con adesione).