Spese detraibili anche se rimborsate: quando è possibile nel 730
Contributi indeducibili o versati dal datore e tassati come fringe benefit rendono il rimborso irrilevante
Le detrazioni e le deduzioni fiscali non spettano se le spese sono state rimborsate al contribuente, salvo che il rimborso derivi da polizze assicurative i cui premi non siano stati detratti o, se pagati da altri, siano stati tassati in capo al contribuente.
Nel compilare il modello 730 bisogna quindi prestare molta attenzione ai rimborsi ricevuti (ad esempio per spese sanitarie), per evitare di commettere errori.
I casi più frequenti di rimborso sono il risarcimento di danni alla persona da parte del danneggiante (ad esempio per responsabilità sanitaria o sinistro stradale) o da altri per suo conto (ad esempio assicurazione Rca o polizza professionale): non sempre però chi eroga è obbligato all’invio alla precompilata, per cui non è detto che i dati del rimborso non risultino a sistema e vanno inseriti manualmente.
Se l’incasso è avvenuto nel 2020 sarà gestito nel 730/2021 per i redditi 2020, solo i rimborsi incassati nel 2019 entrano nel 730 di quest’anno. Bisogna verificare se riguarda una spesa anch'essa sostenuta nel 2019, oppure riferita ad anni precedenti: nel primo caso, la spesa rimborsata non è “rimasta a carico” e non può essere inserita tra gli oneri del quadro E (se il rimborso è parziale va inserita la parte non rimborsata). Se invece il rimborso riguarda una spesa detratta o dedotta in anni passati va indicato nel rigo D7: non verrà sommato all'imponibile (che sconterebbe l’aliquota marginale più elevata) ma tassato con l'aliquota media dei redditi dell'ultimo biennio, per cui il risparmio aumenta al crescere del reddito del contribuente.
L’Agenzia ha affermato che se il rimborso è erogato in busta paga dal datore di lavoro (ad esempio per accordi di welfare aziendale) va assoggettato a tassazione piena e non separata (risposta 285/19, si veda Nt+Plus del 20 luglio 2019): a parità di importi per i lavoratori è più conveniente che il datore stipuli una polizza sanitaria, invece dell'indennizzo diretto. Attenzione: i rimborsi sono fiscalmente irrilevanti (quindi non elidono la spesa se avvenuti nello stesso anno, e non sono tassati se arrivano in anni dopo) se derivano da contributi o premi assicurativi versati dal contribuente, ma indetraibili ed indeducibili (ad esempio una polizza per viaggi turistici) o versati da altri (il datore di lavoro), ma tassati come fringe benefit.
A tal fine rileva la giuridica possibilità di detrazione o deduzione dei premi, anche se per errore non è stata in concreto sfruttata. Se il rimborso deriva da fondi sanitari integrativi ai quali erano stati versati premi superiori al limite di deducibilità (3.615,20 euro), il beneficio si calcola in proporzione alla parte di contributi non dedotti. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese mediche pagate dal Fasi alla struttura sanitaria (per esempio casa di cura convenzionata) o in nome e per conto di dirigenti in pensione, a cui risultano intestate le fatture e che non possono beneficiare della deduzione dei contributi versati al Fondo.
Andrea Bozzetti, Michele Meroni, Claudio Sabbatini
RivisteStudio Associato CMNP
Sistema Frizzera