Adempimenti

Spese mediche, invio al sistema Ts entro il 30 settembre: decide la data di pagamento

Scade a fine mese il termine per medici, farmacie e operatori sanitari riferito al primo semestre dell’anno: determinante il momento di versamento, non la data del documento

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di Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

A fine settembre scade il termine per l’invio dei dati alla piattaforma del sistema Tessera sanitaria del primo semestre 2022. Anche per l’anno 2022 è stato infatti confermato (con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2022) l’invio semestrale dei dati, rinviando al 2023 il passaggio al regime di trasmissione mensile.

Entro il prossimo 30 settembre vanno comunicate tutte le spese sanitarie il cui pagamento sia intervenuto nel periodo dal 1° gennaio al 20 giugno 2022. Le variazioni dovranno essere invece essere trasmesse entro il 6 ottobre.

I soggetti tenuti all’invio

I soggetti tenuti a trasmettere i dati sono gli iscritti all’Ordine dei medici e odontoiatri, le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, le strutture accreditate ex articolo 8-ter del Dlgs 502/92, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli ordini degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari e tecnici di radiologia medica e gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie (audiometristi, dietisti, fisioterapisti, podologi, eccetera), compresi gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con decreto del ministero della Salute.

Le strutture che erogano assistenza protesica hanno l’obbligo di inviare i dati solo se autorizzate ex articolo 8-ter del Dlgs 502/92. Le strutture sanitarie private non accreditate e gli studi medici e veterinari costituiti in forma associata non hanno l’obbligo di inviare i dati, ma possono farlo solo se il legale rappresentante o uno degli associati – che siano iscritti all’ordine professionale – lo fa utilizzando le proprie credenziali personali per accreditare e quindi trasmettere anche i dati dell'ente di cui è legale rappresentante.

I dati da comunicare

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative o a carattere peritale rilasciate a persone fisiche (comprese quindi perizie medico legali e certificati di idoneità). Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

Per l’invio si fa riferimento alla data di pagamento del documento: dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre tutte le prestazioni pagate entro giugno. Quelle pagate da luglio in poi, anche se il documento è stato emesso precedentemente, dovranno essere trasmesse entro il prossimo 31 gennaio 2023 – scadenza attualmente prevista per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2022.

Sono tenuti all’adempimento anche gli operatori in regime forfettario, che quindi non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili. I loro invii serviranno solamente ad alimentare la precompilata e dovranno riportate il codice Iva N2.2 per le spese certificate da fattura ed il codice N2 per quelle attestate da documento commerciale.

Le prestazioni sanitarie erogate in regime ordinario e quindi esenti dovranno essere trasmesse utilizzando il codice Iva N4.

Dovranno essere inviati anche i documenti per i quali il cliente/paziente ha espresso l’opposizione all’invio: in tale caso non dovrà essere trasmesso il codice fiscale del destinatario della prestazione e dovrà essere evidenziato con un flag che si tratta di un documento con opposizione.

Tracciabilità

Per ogni documento dovrà essere indicato se il pagamento è avvenuto con modalità tracciata o non tracciata, con la precisazione che se un documento è pagato parte in contanti e parte con modalità tracciata dovrà comunque essere segnalato come «non tracciato». Se ad essere pagato in contanti è solamente il bollo, invece, il documento dovrà essere inviato come «tracciato» indicando esclusivamente l’importo della prestazione sanitaria.

Le sanzioni

La sanzione per ogni singolo documento con trasmissione omessa, tardiva o errata è pari a 100 euro con un massimale di 50mila euro. La sanzione è ridotta ad 1/3 con un massimale di 20mila euro se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza. È escluso il cumulo giuridico, ma è consentito il ravvedimento operoso (come chiarito con la risoluzione 22/E/2022) .

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