Spesometro, spazio al ravvedimento operoso
Nel caso prospettato la violazione commessa riguarda l’errata trasmissione dei dati delle fatture che (allo stato attuale e in assenza di una correzione normativa) può essere regolarizzata attraverso il ravvedimento operoso, inviando la comunicazione inizialmente errata e applicando alla sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 la riduzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si esegue il versamento. In particolare, il ravvedimento si applica:
•sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la correzione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
• sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro per trimestre) qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
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