Stabile organizzazione, la partecipazione all’operazione obbliga a versare l’Iva
La risposta a interpello 52: la brach diventa debitrice d’imposta se la cessione è effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero
La partecipazione attiva della stabile organizzazione a un’operazione rilevante ai fini Iva effettuata nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, qualifica la stessa quale debitore dell’imposta. Il principio, noto nella normativa Iva relativamente all’individuazione del soggetto debitore dell’imposta, è stato ribadito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 52/2021.
In particolare, il quesito proposto dall’istante, già oggetto di un precedente interpello presentato all’Agenzia, ma interessato oggi da novità operative di diversa gestione e realizzazione dell’operazione di acquisto, verte sulla corretta individuazione del soggetto debitore dell’imposta, fra la casa madre e la stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
La casa madre estera è il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto con il fornitore, anch’esso soggetto estero e senza stabile organizzazione in Italia, mentre la realizzazione dell’attività, in particolare l’utilizzazione del gas acquistato per il funzionamento di un gasdotto che trasporterà in Europa il gas naturale, viene realizzata direttamente dalla stabile organizzazione italiana, tramite il personale da essa impiegato, a ricevere e utilizzare il line-fill gas nell’ambito dell’attività a cui sarà preposta, coerentemente con quanto convenuto tra le parti nel contratto di fornitura negoziato e sottoscritto dalla casa madre.
Questo duplice intervento, della casa madre nella stipula del contratto e della stabile organizzazione nell’esecuzione del contratto stesso, è il motivo per cui l’Istante richiede l’esatta individuazione del soggetto passivo Iva tenuto all’adempimento dell’imposta con riguardo alla cessione del gas di riempimento, al fine garantire la correttezza degli adempimenti Iva sia della società che della sua controparte.
A parere dell’istante l’acquisto del line-fill gas, in quanto strumentale al corretto funzionamento della tratta italiana della condotta e all’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali, dovrà ritenersi effettuato a beneficio della sua stabile organizzazione italiana.
Di conseguenza è quest’ultima (e non la società) a comunicare periodicamente le quantità di line-fill gas necessarie per il corretto funzionamento della condotta e la propria partita Iva al fornitore non residente per l’emissione della relativa fattura nei suoi confronti.
Ebbene, il secondo comma dell’articolo 17 del decreto Iva (conformemente a quanto disposto dall’articolo 53 del regolamento Ue 282/2011 con riferimento alle operazioni attive), prevede che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, fra cui sono ricomprese le stabili organizzazioni, sono adempiuti dai cessionari o committenti. Dirimente è il fatto che la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero sia l’effettivo destinatario delle operazioni.
Pertanto, affinché la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero diventi debitore d’imposta e adempia agli obblighi di fatturazione mediante reverse charge è necessario che la cessione sia effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero. Ciò presuppone un intervento diretto di questa stabile organizzazione nell’operazione passiva, in assenza del quale l’operazione si considera resa non nei suoi confronti, ma a favore della sua casa madre estera.