Pmi innovative, investimento con detrazione fino a 300mila euro
La modifica al Dl Rilancio aumenta il tetto massimo a cui si applica il superbonus del 50%
L’importo massimo su cui spetta la nuova “super” detrazione del 50% sugli investimenti in startup e Pmi innovative, introdotta dal decreto Rilancio (Dl 34/2020), sale da 100 a 300 mila euro ed è cumulabile con la detrazione “ordinaria” del 30 per cento. Lo prevede l’articolo 38, comma 8, del decreto approvato in commissione Bilancio e pronto per la discussione alla Camera in vista dell’approvazione in prima lettura.
Per apprezzare la misura della modifica può essere utile ripercorrere brevemente la normativa sugli incentivi agli investimenti in imprese innovative.
L’articolo 29 del Dl 179/2012 prevede, “a regime”, un incentivo fiscale per agevolare gli investimenti effettuati in startup e pmi innovative effettuati da persone fisiche o giuridiche: in particolare, per le persone fisiche, il beneficio opera come detrazione d’imposta nella misura del 30% dell’investimento, con un cap (limite massimo) di un milione e un lock-up period (durata minima dell’investimento) di tre anni.
L’articolo 38 del decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio e ora in fase di conversione, ha poi introdotto il successivo articolo 29-bis, che ha previsto - solo per le persone fisiche - una “super” detrazione del 50%, per gli investimenti fino a 100 mila euro (sempre con lock-up di tre anni).
Analoga misura è stata prevista per le Pmi innovative, mediante l’introduzione del nuovo comma 9-ter all’interno dell’articolo 4 del Dl 3/2015.
Ebbene, come indicato in apertura, l’emendamento all’articolo 38 interviene su due punti: triplica la misura massima del beneficio, in quanto incrementa da 100 mila a 300 mila euro l’ammontare massimo su cui si applica la “super” detrazione del 50%, e allo stesso tempo chiarisce la relazione con la detrazione “a regime” del 30%.
La formulazione attuale della norma non aiuta infatti a capire se la nuova misura sia alternativa a quella “a regime” oppure con la stessa cumulabile. L’emendamento va nella seconda direzione: il testo proposto prevede infatti che la “super” detrazione del 50% spetta “prioritariamente” rispetto alla detrazione “ordinaria” (del 30%), che resta comunque “fruibile per la parte di investimento eccedente”. In sostanza, dunque, il contribuente che investe oltre 300 mila euro, non dovrà scegliere quale delle due misure applicare, ma potrà ottenere sia la “super” detrazione del 50% (con un beneficio, in termini di detrazione, pari dunque a 150 mila euro), sia quella ordinaria del 30%, a valere sull’ammontare eccedente.
L’emendamento all’articolo 38 interviene poi anche su altri due punti: in particolare, il nuovo comma 2-bis prevede che l’ammontare dei contributi a fondo perduto previsti (dal precedente comma 2) per l’acquisizione di servizi prestati da incubatori e business angel sia destinato per almeno il 5 per cento ad iniziative di comunicazione (con particolare attenzione a quelle per fronteggiare l’emergenza Covid) e promozione; inoltre, in coda al comma 3 viene aggiunto un ulteriore periodo, in base al quale la misura massima dei finanziamenti agevolati ottenibili da startup e pmi innovative, a valere sul Fondo di sostegno al venture capital previsti dallo stesso comma, è fissata in misura pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse dalla stesse raccolte, con il limite massimo di un milione di euro per singolo investimento.