Imposte

Start up innovative: sconto Irpef al 50% e cumulabile con l’aiuto per il capitale

La detrazione Irpef per gli investitori si può abbinare allo sgravio del 20% previsto per gli aumenti di capitale

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Con la conversione del decreto Rilancio (Dl 34/2020) sono state introdotte ulteriori misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo – che comprende sia incentivi di carattere fiscale e giuslavoristico, sia semplificazioni regolamentari e facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio – risulta quindi arricchito di nuove opportunità, con l’obiettivo non solo di far fronte ai danni da Covid-19, ma anche di attrarre nel nostro Paese imprese innovative, nuovi capitali dall’estero e lavoratori qualificati.
Sul piano fiscale, le novità relative alle imprese che possano configurarsi come “start up innovative” (articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012) riguardano la misura delle detrazioni spettanti agli investitori.

Le caratteristiche dell’impresa
I requisiti previsti per definire una start up innovativa sono: costituzione (non tramite fusione, scissione o conferimento) come società di capitali da non più di 60 mesi e residenza in Italia o in uno degli Stati Ue o See, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia; fatturato inferiore a 5 milioni di euro e divieto di distribuzione di utili; oggetto sociale esclusivo o prevalente nell’innovazione tecnologica; sostenimento di spese di R&S uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; impiego di “personale qualificato” pari o superiore a 1/3 della forza lavoro; laureati magistrali pari o superiori a 2/3 della forza lavoro complessiva; titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

I vantaggi dell’investimento
Il decreto Rilancio ha reso più vantaggiose le detrazioni riservate agli investitori-soggetti Irpef sulla scia degli interventi delle leggi di Bilancio 2017 e 2019. Infatti, l’articolo 38, comma 7, ha integrato la disciplina agevolativa contenuta nel Dl 179/2012, aggiungendo l’articolo 29-bis secondo cui dal 19 maggio 2020 – in alternativa alla detrazione Irpef del 30% (ex articolo 29 del Dl 179/2012) per gli investimenti fino a un milione di euro – viene riconosciuta la detrazione Irpef del 50% della somma investita nelle start up innovative.

La nuova detrazione è concessa nel rispetto del regolamento Ue 1407/2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile – che è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta – può essere spalmato su più start up iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento (così incentivando anche i “micro investimenti” veicolabili anche attraverso le piattaforme di crowdfunding); e può essere effettuato direttamente o tramite Oicr che investano prevalentemente in start up innovative. Quest’ultima opportunità è stata recentemente estesa dall’agenzia delle Entrate, a determinate condizioni, anche al caso in cui l’investimento avvenga per tramite due livelli di Oicr (principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020).

Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative attraverso il nuovo comma 9-ter dell’articolo 4 del Dl 3/2015. Per tali società l’investimento massimo detraibile passa a 300mila euro e la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

Nelle more del decreto Mise-Mef che definirà le modalità attuative, va segnalato che il disinvestimento, anche parziale, prima di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi.

Le ulteriori agevolazioni
A queste novità si affianca quella dell’articolo 26 dello stesso decreto Rilancio, relativa al credito d’imposta Irpef del 20%, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, riservato alle persone fisiche che investono nel capitale delle Pmi. L’agevolazione – potenzialmente cumulabile con quella dell’articolo 38 – è prevista per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che la Pmi rispetti i requisiti previsti, tra cui: ricavi 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro; e aver registrato una contrazione degli stessi causa Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il decreto non ha apportato alcuna integrazione, invece, alla deduzione Ires per gli investimenti in start up e Pmi innovative. Per questi, quindi, resta confermata solo la deduzione del 30% fino a un investimento annuo di 1,8 milioni di euro (articolo 29 del Dl 179/2012 e articolo 4 del Dl 3/2015).

I CASI RISOLTI
Affitto d’azienda
La situazione
Una newco Alfa, attiva nel settore dell’innovazione tecnologica, ha sottoscritto un contratto di affitto d’azienda per effetto del quale esercita la propria attività caratteristica. Può essere iscritta come start up, nonostante l’operazione straordinaria realizzata?
La soluzione
Sì. La fattispecie dell’affitto d’azienda o di un ramo risulta infatti esclusa dall’elenco delle operazioni che precludono l’assunzione della qualifica di start up innovativa, in base all’articolo 25, comma 2, lettera g, del Dl 179/2012 (parere Mise 3 settembre 2015, n. 155183).
Amministratori-soci impiegati
La situazione
Gli amministratori-soci di una società del ramo informatico, presso la quale prestano la propria attività, possono essere compresi nella forza lavoro rilevante ai fini del rapporto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h, n. 2, del Dl 179/2012?
La soluzione
Gli amministratori-soci possono essere compresi nella forza lavoro solo se sono anche soci-lavoratori o hanno un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo», diverso da quello organico (risoluzione 87/E/2014).
Investimenti nel 2019
La situazione
La società Gamma (soggetto Ires non start up innovativa) nel 2019 ha acquisito l’intero capitale sociale di una start up innovativa e intende mantenere l’investimento per più di 3 anni. Può fruire della deduzione Ires al 50% introdotta dalla legge di Bilancio 2019?
La soluzione
No. Non essendo intervenuta l’autorizzazione comunitaria prevista, la società non può beneficiare della maggior agevolazione. Anche per il 2019 (Redditi 2020) il bonus spetta nella misura “ordinaria” del 30% (interpello 410, 11 ottobre 2019).
Cessione della partecipazione
La situazione
Nel corso del 2018 i signori Rossi e Verdi hanno costituito una Srl con i requisiti di una start up innovativa. Nel modello Redditi 2019 il socio Rossi ha utilizzato la detrazione per 15mila euro. Nel 2019 il signor Rossi ha ceduto a titolo oneroso la propria partecipazione.
La soluzione
Nel modello Redditi Pf 2020 (rigo RP80) il socio Rossi dovrà:
- riversare la detrazione fruita di 15mila euro, più gli interessi al tasso legale;
- annullare l’eventuale detrazione non utilizzata (colonna 9).
Non si applicano sanzioni.

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