Imposte

Niente forfettario al 5% per chi prosegue la stessa attività in pensione

La prosecuzione di una attività svolta come dipendente non consente di applicare l’imposta sostitutiva del 5%

La mera prosecuzione di una attività svolta come dipendente non consente di applicare l’imposta sostitutiva del 5%, anche se l’attività è avviata a seguito di pensionamento obbligatorio. Del caso prospettato da un soggetto in regime forfetario, si è occupata l’agenzia delle Entrate con la risposta n.161 .

Il caso esaminato
La fattispecie riguarda un dipendente pubblico che, avendo maturato i requisiti di legge, era andato in pensione nel 2018 e, nello stesso anno, aveva avviato una attività di lavoro autonomo.

La lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2004 (nella versione 2018), precludeva il regime forfetario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre i 30.000 euro; per questo, il contribuente aveva svolto l’attività in regime ordinario nel 2018, salvo poi, dal 2019, passare al forfetario dopo la modifica normativa (la legge 205/2017 ha eliminato la causa ostativa della soglia di reddito di lavoro dipendente o pensione).

L’ipotesi del contribuente
Rientrato nel forfetario, il contribuente interpellava l’Agenzia sulla possibilità di applicare il regime agevolato previsto per le nuove attività di cui al comma 65 delle legge del 2014 che consente di applicare per il primo anno di attività e per i quattro successivi una aliquota agevolata del 5% in luogo del 15%. Riduzione che richiede il rispetto di alcuni requisiti tra cui: a) che il contribuente, nei tre anni precedenti, non abbia esercitato altra attività professionale e che b) l’attività non consista in una mera prosecuzione di quella svolta come dipendente.

L’istante non rispettava il requisito della lettera b) poiché l’attività era una mera prosecuzione di quella svolta come dipendente. Ma riteneva di aver diritto all’ agevolazione: l’avvio dell’attività non aveva, infatti, lo scopo di raggirare la tassazione più onerosa, avendo il richiedente raggiunto il pensionamento obbligatorio. La risposta è negativa. L’Agenzia richiama il comma 65, lettera b) e la circolare 10E/2016 sulla ratio della norma, senza fornire altre considerazioni in merito.

I vecchi chiarimenti dell’agenzia
Il rapporto tra pensionamento obbligatorio e regime forfetario era già stato oggetto di chiarimenti dell’Agenzia, ma rispetto alla causa ostativa che preclude l’accesso al regime a chi svolge attività in prevalenza per gli ex datori. L’Agenzia aveva sostenuto l’inoperatività della causa ostativa nel caso di pensionamento per legge. Nella fattispecie Il contribuente chiedeva la riduzione della imposta sostitutiva che invece non opera in caso di continuità del lavoro dipendente con quello professionale in regime forfetario. L’Agenzia non boccia, infatti, il 5% per il fatto che il contribuente non era nel primo anno di attività.

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