L'esperto rispondeAdempimenti

Subappalti, fattura elettronica nei rapporti diretti e con supporto contrattuale

di Albino Leonardi

La domanda

Una Srl che lavora in edilizia ha un contratto pubblico. Emette regolarmente all’ente pubblico (comune) fattura elettronica. A partire dal primo luglio 2018 i subappaltatori e subcontraenti di cui si avvale emettono la fattura nei confronti della Srl appaltatore in formato elettronico. L’acquisto di beni e servizi effettuati senza che vi sia esistenza di apposito contratto rimangono in fattura cartacea? Se la Srl acquista merci per la lavorazione o noleggia un macchinario per effettuare il servizio, la fattura di acquisto deve essere elettronica o rimane cartacea?R.L. - TRENTO

Il decreto legge contenente la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (Dl 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 148 del 28 giugno 2018) ha lasciato intatto l’obbligo della fatturazione elettronica per sub appaltatori e subcontraenti. In particolare, come a suo tempo chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 8/E del 30 aprile 2018, l’articolo 1, comma 917 della legge 205 del 27 dicembre 2017, legge di Bilancio per il 2018, ha inizialmente anticipato al primo luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018, la fattura elettronica per i sub appaltatori trova applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Di conseguenza, nei rapporti successivi al primo privi di supporto contrattuale, non si applica l’obbligo di fatturazione elettronica. Nella circolare 8/E/2018 citata, si fornisce un esempio, che qui di seguito viene integralmente riportato.

L ’esempio

Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese
• da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55);
• al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico fino al 1° gennaio 2019. Il predetto comma 917 della legge di Bilancio inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del codice identificativo gara (Cig) e del Codice unitario progetto (Cup).

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