Imposte

Sugli integratori alimentari si applica l’Iva al 10%

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di Gian Paolo Tosoni

Gli integratori alimentari sono una “preparazione alimentare non nominata né compresa altrove” e quindi soggetti ad Iva nella misura del 10%, anche sulla base della classificazione doganale.
Lo precisa la risposta ad interpello n. 365 pubblicata nella giornata di ieri dalla agenzia delle Entrate.
L'istanza veniva presentata da una società, con sede legale in Germania, esercente attività di vendita a distanza per corrispondenza. La società, avendo effettuato vendite in Italia, nei confronti di privati, oltre la soglia di 35.000 euro (articolo 40, comma 3, Dl 331/1993), aveva provveduto all’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr 633/1972 al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite, con particolare riferimento all’applicazione della corretta aliquota Iva.
I prodotti ceduti erano integratori alimentari e prodotti sostitutivi ai pasti, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. In particolare, il prodotto finito era un mix di questi ingredienti e si presentava sotto forma di capsule, da assumere unitamente all’acqua oppure sotto forma di preparato in polvere da unire ad altre sostanze liquide (quali latte parzialmente scremato e olio di semi di girasole) in modo da ottenere una bevanda.
Nella risposta fornita, l’Agenzia richiama le risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E 10 luglio 2008 e n. 383/E del 14 ottobre 2008 con cui aveva già analizzato la questione.
In particolare, con riferimento ai prodotti in capsule, l’agenzia delle Entrate, sulla base del parere reso dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiarisce che, trattandosi di prodotti destinati ad essere utilizzati nell’alimentazione umana e composti interamente o parzialmente da sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano, sono classificabili nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale «Preparazioni alimentari diverse», alla voce 21.06: «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» e, in particolare, alla sottovoce 210690: - «altre».
Pertanto, l’Iva da applicare è quella del 10% in quanto la voce doganale 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
La stessa aliquota si applica ai preparati in polvere che, però, sono classificabili nel Capitolo 18, della Tariffa Doganale «Cacao e sue preparazioni», alla voce 18.06: «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» e, in particolare, alla sottovoce 180690: - «altre».

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 365 del 3 settembre 2019

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