La domanda

Un nostro cliente si trova in una situazione molto spiacevole in quanto ha prodotto uno stato di avanzamento dei lavori del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 ma non ha potuto fare i relativi pagamenti. Questi pagamenti sono stati effettuati verso metà marzo 2023 e la asseverazione Enea è stata prodotta il 22 marzo 2023 in quanto in essa si devono elencare non solo i lavori effettuati ma anche i relativi pagamenti anche per l’analisi di congruità dei prezzi. I revisori contestano: 1) l’obbligatorietà dell’invio dell’asseverazione Enea anche al raggiungimento di qualsiasi sal, anche se non pagato, ma realmente eseguito 2) che l’asseverazione Enea è stata presentata oltre i 90 giorni perché dal 30 settembre 2022, (data di esecuzione del 30% dei lavori totali certificata dai tecnici) al 22 marzo 2023 il termine di 90 giorni è decorso. Per avallare questa tesi i revisori citano l'interpello 406/2023 dove si sostiene che per ogni sal si deve rispettare il termine di 90 giorni per l'invio all'Enea; termine previsto solo per la fine lavori. Noi sosteniamo che nel caso la fine lavori deve coincidere con l'ultimo pagamento. Chi ha ragione?
M. M. - Ancona

Mentre nell’ipotesi di sconto in fattura effettivamente rileva il momento del pagamento che coincide con l’emissione della fattura (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, circolare 24/E del 2020), e come tale l’asseverazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’emissione del sal che può essere anche unico per l’intero importo dei lavori, nell’ipotesi di pagamento con bonifico bancario o postale, per le spese sostenute nel 2022 la cessione del credito doveva avvenire...

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