Superbonus, la cessione del credito è esente da Iva
Risposta a interpello 369: l’operazione, se effettuata dietro corrispettivo, ha «finalità e natura finanziaria»
Se un soggetto Iva, dopo aver acquistato un credito d’imposta generato dall’ecobonus o dal sismabonus, lo rivende a terzi, effettua un’operazione esente da Iva pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» e la relativa scrittura privata di cessione va registrata solo in caso d’uso. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 369 del 24 maggio, che si ritiene estendibile anche al superbonus del 110 per cento e agli altri bonus edili.
Operazioni esenti da Iva
In generale, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni alternativamente di natura non finanziaria, escluse dall’Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr n. 633/1972 o di natura finanziaria, rientranti tra le operazioni esenti dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr n. 633/1972 (risoluzioni 139/E/2004 e 32/2011).
Secondo l’agenzia delle Entrate, nel caso in cui un soggetto Iva acquisti i crediti d’imposta dell’ecobonus (cita solo l’articolo 14 del decreto legge 63/2013) e del sismabonus (cita solo l’articolo 16 del decreto legge 63/2013) e poi intenda cedere nuovamente a terzi questi crediti, questa cessione, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha «finalità e natura finanziaria», pertanto, rientra tra le operazioni esenti da Iva.
Si ritiene che l’interpretazione delle Entrate debba valere anche per le cessioni dei crediti degli altri bonus edili (compreso il super bonus del 110%), oltre che per le prime cessioni effettuate dai soggetti Iva dei crediti generati dall’ecobonus, dal sismabonus e dagli altri crediti spettanti. Questo regime di esenzione da Iva, inoltre, dovrebbe essere applicabile anche alla cessione del credito di imposta sulle locazioni, previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020.
Conseguentemente, per questa cessione del credito d’imposta, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972. Il cessionario, comunque, ha la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, la suddetta operazione esente, indicando l’ammontare del corrispettivo pattuito, il quale, per l’agenzia, è pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» («intesa come compenso per l’anticipo dell’importo del credito o, come specificato dall’istante provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti»).
L’operazione di cessione dei suddetti crediti d’imposta non obbliga neanche a certificare il corrispettivo (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 696/1996 e articolo 1, comma 1, lettera a) del DM 10 maggio 2019). L’operazione, comunque, va registrate nei registri Iva vendite, ma non va considerata nel calcolo del pro rata, quando non forma oggetto dell’attività propria del soggetto passivo (si veda l’esperto risponde del 5 maggio 2021).
Imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro, vige il principio di alternatività Iva-registro (articolo 40 del Dpr 131/1986), pertanto, siccome queste operazioni sono esenti da Iva, rientrano nel campo di applicazione della stessa e il relativo atto di cessione è soggetto a registrazione, in misura fissa, solo in caso d’uso, se redatto per scrittura privata non autenticata ovvero in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 5 del Dpr 131/1986).